Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’IFRS 16 Leases che di fatto va a sostituire l’IAS 17 con le aziende chiamate a utilizzarlo per la stesura dei bilanci annuali. Comporta una serie di novità che tuttavia riguardano solo ed esclusivamente le aziende che non adottano i principi nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
IRFS 16: cosa prevede?
Con l’introduzione dell’IFRS 16 è stato ridefinito tutto quello che gravita attorno al leasing. Il principio contabile riguardante IRFS 16 prevede che ci sia un nuovo modo di intendere il leasing. C’è una nuova definizione del concetto per cui un contratto viene definito un leasing se in cambio del pagamento di un determinato importo c’è la fruizione del diritto di controllare un’attività specifica per un certo periodo di tempo. Quella che sembra una differenziazione soltanto dal punto di vista della definizione, in realtà ha delle ricadute pratiche sulla contabilità. In pratica tutti i contratti che rientrano in questa casistica per cui il leasing finanziario, i noleggi, i contratti di servizi e il leasing operativi dovranno essere contabilizzati con l’approccio finanziario.
In soldoni questo comporta che bisogna rilevare l’asset nella parte di bilancio che fa riferimento all’attività patrimoniale. Quello che gli inglesi definiscono come right-of-use ossia il diritto di utilizzo deve essere inserito tra le immobilizzazioni in una specifica voce che dovrà essere separata rispetto alle altre. Invece il debito verso un fornitore che molto spesso in gergo viene definito come lease liability va contabilizzato nel passivo patrimoniale. Tra l’altro, il diritto di utilizzo dovrà essere sottoposto a un ammortamento mentre la passività rimborsata dovrà essere utilizzata per compensare i pagamenti al fornitore.
Tuttavia la più importante modifica introdotta, è la distinzione che deve essere effettuata in sede di prima iscrizione del leasing in bilancio tra il contratto di leasing e quello dei servizi. Si parla di contratto di leasing quando ha la direzione sull’uso e dei relativi benefici economici del bene in oggetto mentre sia parla di contratto di servizio quando si aggiunge ai diritti appena indicati anche la titolarità di un eventuale diritto di sostituzione del bene.
Nuovo principio fiscale internazionale cosa cambia nel Conto economico?
Altro cambiamento importante riguarda il conto economico nel quale il tradizionale costo del servizio viene rimpiazzato dalla quota di ammortamento e dagli interessi che ovviamente sono correlati al debito contratto.
Il professionista che si occupa della contabilità dell’azienda dovrà quindi necessariamente gestire una serie di aspetti. Innanzitutto dovrà effettuare un’analisi dei contratti per definire quali possono essere gestiti come leasing. Dovrà sviluppare una mappa logica riguardante tutte le informazioni che si dimostrano indispensabili per la rilevazione a bilancio e per l’informativa finanziaria. Se c’è una questione riguardante la rappresentazione contabilità di bilancio, il professionista dovrà occuparsi anche di un’analisi sull’impatto che avrà una informativa finanziaria come nel caso degli indici di bilancio e i covenant. Da questa valutazione abbastanza sommaria è facile intuire come per le aziende che si ritrovano in questa casistica ci siano delle difficoltà per rispettare la nuova normativa per cui sono allo studio delle semplificazioni come alcune ipotesi di esclusione che riguardano contratti limitati nel tempo oppure quelli il cui importo complessivo sia abbastanza contenuto.
Principio fiscale IFRS 16, la semplificazione
L’esigenza di semplificare il tutto, è emersa immediatamente perché questi cambiamenti riguardano anche i semplici contratti di affitto immobiliare perché per caratteristiche tecniche rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 16. Questo significa che per affittare un immobile, è necessario rilevare sia il diritto d’uso tra le attività immobilizzate sia il debito finanziario che viene ovviamente contratto nei confronti del locatore. Tutto questo va calcolato con una proporzione diretta rispetto alla durata della contratto di leasing. C’è da tenere in considerazione la possibilità che il contratto possa essere rinnovato per un ulteriore tempo e tantissime altre situazioni che vanno gestite correttamente per non incappare in sanzioni.