Tasso interessi legali anno 2021 e saggio interessi convenzionali
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in
ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 1284.
(Saggio degli interessi).
Il saggio degli interessi legali e’ determinato in misura pari al 5
per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo’ modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno
successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) ((211a))
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari Inail 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.[…]
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali,