Auto storiche tasse a metà: la bella notizia del maxi emendamento. Taglio del 50% per i veicoli con un’anzianità tra i 20 e i 29 anni certificata
Una variazione dell’ultimo momento alla legge di bilancio, ammette per le auto storiche tasse a metà con una clausola: la presenza del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica.
Il documento è rilasciato dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche”
Il Certificato è necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010 in applicazione del D.M. 17/12/2009.
Per il rilascio del certificato gli enti summenzionati richiedono una quota annuale di iscrizione ai club federati locali.
Inoltre la norma precisa che per ottenere la riduzione è necessario che la storicità del veicolo sia annotata sulla carta di circolazione.
Questo significa fare alla Motorizzazione civile domanda di aggiornamento della carta di circolazione allegando l’originale (in visione) e la fotocopia del Certificato di rilevanza storica e collezionistica.
Inoltre, nei casi previsti dalla circolare prot. n. 79260 del 4.10.2010, è necessario presentare:
- certificato di iscrizione;
- fotocopia della carta di circolazione;
- attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001;
- attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028.
Solo in presenza di questo documento dunque, per le auto storiche tasse a metà: i collezionisti quindi nel 2019 pagheranno il bollo al 50%.
La somma stanziata per garantire tale tipologia di agevolazione fiscale, è di 2 milioni di euro
Uno sgravio importante che, nel settore, mancava dal 2015 quando la norma precedente aveva alzato da 20 a 30 anni la soglia per l’esenzione totale dal bollo.
Il testo attuale sulle auto storiche tasse a metà, aggiunge all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342, il comma 1-bis:
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni,
se in possesso di certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009,
rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione,
saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.
Attenzione però: tale novità non si applica alle auto d’epoca che sono cosa ben diversa da quelle storiche come disciplina il Codice della strada
Auto d’epoca, art. 60 comma 2
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati,
ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Auto storiche art. 60 comme 3:
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Mentre il comma 4 aggiunge:
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.