Prestazioni occasionali, novità sui rimborsi
Prestazioni occasionali, in arrivo una nuova funzionalità per consentire, agli aventi diritto, il rimborso di somme versate e non utilizzate.
Con il messaggio n.2121 del 25/05/2018 l’INPS introduce i passaggi per attivare la procedura.
Sono rimborsabili esclusivamente le somme effettivamente versate dai soggetti interessati; quindi sono esclusi i rimborsi delle somme di cui si è titolari in seguito benefici o bonus (esempio il bonus baby sitting).
Prestazioni occasionali, l’iter del rimborso
E’ necessario avere l’autenticazione (tramite il PIN rilasciato dall’Istituto, un’identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi) al portale INPS, accedere alla funzione delle prestazioni occasionali e presentare domanda online.
Nella sezione dell’anagrafica “Modalità di rimborso” o in fase di compilazione della richiesta bisogna indicare l’Iban del conto sul quale ottenere il rimborso.
Nel caso di utilizzatore del Libretto famiglia si potrà indicare l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.
Alla domanda viene assegnato un numero di protocollo e al termine della procedura è possibile effettuare una stampa riassuntiva.
La Struttura territoriale competente per il rimborso viene selezionata in relazione alla residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia o alla sede legale della persona giuridica nel caso del Contratto di prestazione occasionale.
Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” la stessa può essere ancora modificata tramite l’apposita funzionalità.
Nel periodo intercorrente tra la liquidazione e il rimborso non è possibile modificare l’Iban dell’utilizzatore.
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