Il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo 2017-2020.
Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: beneficiari
Si rivolge a:
- Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Non si applica a:
- soggetti con redditi di lavoro autonomo;
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
- imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
- enti non commerciali (per attività istituzionale).
Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: investimenti in R&S agevolabili
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”]; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: anche per il personale, contratti con terzi, ammortamenti
Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Viene meno la distinzione tra spese per “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Entrambe le spese sono da ricondursi alle spese relative al “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo”.
Da contratto di:
- Dipendente dell’impresa (escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali nonché i costi del personale impiegato in attività di mero supporto alle attività di ricerca eleggibili);
- Collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario.
Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in ricerca e sviluppo.
È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate o derivante da un aumento della retribuzione del personale già in organico presso l’impresa beneficiaria.
Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
Soggetti:
- università;
- enti di ricerca e organismi equiparati;
- altre imprese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le startup innovative come definite ai sensi del DL 179/2012) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo).
Localizzazione “altre imprese”:
- Stati UE;
- Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Lichtenstein);
- Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni).
Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio:
- nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988);
- per effettivo impiego in attività R&S;
- costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’IVA).
Sono ammissibili anche i costi dei beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché vi sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo.
Locazione:
- finanziaria – quote capitali dei canoni deducibili (art. 102, comma 7 TUIR) per effettivo impiego in attività di R&S;
- non finanziaria – costo storico del bene (evincibile da apposita documentazione) cui applicare i coefficienti fiscali per l’effettivo impiego in attività di R&S.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi 91-94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Super e Iper ammortamento), non rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta.
Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: modalità di fruizione, documentazione e certificazione
Modalità di fruizione del Credito di imposta per investimenti in ricerca:
- nessuna istanza preventiva (credito automatico);
- credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline (con codice tributo “6857”);
- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- la possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre solo per il credito corrispondente alle spese di certificazione contabile l’utilizzo in compensazione è consentito solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione;
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP);
- il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Documentazione e certificazione:
- obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio;
- se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria.
Cosa conservare e produrre in termini di documentazione:
- progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
- personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca;
- strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
- contratti di ricerca: contratti, relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta. In assenza del contratto scritto di cui al punto a., può ritenersi sufficiente una fattura “parlante”, accompagnata dalla relazione firmata di cui al punto b. Sul punto si adotta l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di “contratto di ricerca”, nel cui ambito rientrano i contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati o altre imprese (comprese startup innovative e i professionisti), di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), come ripreso dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo;
- prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del Revisore legale);
- documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente;
- nell’ipotesi in cui il committente della ricerca e sviluppo sia un soggetto non residente il soggetto commissionario, beneficiario del credito di imposta, dovrà predisporre e conservare una relazione descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta, la loro imputazione contabile nonché la relativa ripartizione per singolo centro di costo.
Normativa di riferimento sul Credito di imposta per investimenti in ricerca:
AdE CIRCOLARE N. 10/E 16 maggio 2018
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