Il Decreto conciliazione vita lavoro, entrato in vigore lo scorso anno, ha modificato e ampliato le misure a favore della genitorialità, compreso il congedo parentale per i lavoratori che devono prendersi cura dei propri figli nei primi anni di vita. La Legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023, ha aumentato l’indennità INPS spettante ai genitori, da 30% a 80% della retribuzione, per un solo mese dei 9 massimi concessi (gli altri 8 mesi restano indennizzati al 30%).
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Si tratta di una scelta libera, a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa. Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, da ripartire tra i due, e per un periodo è indennizzato dall’INPS.
Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La normativa è complessa, ma di seguito spieghiamo tutte le regole in modo chiaro e dettagliato, tenendo conto di tutte le novità introdotte fino al 2023.
Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e o genitori adottivi o affidatari, tra cui:
- i lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
- i lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022;
- i lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
- i lavoratori o le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, e ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Congedo parentale: quanti mesi e come funziona
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro che dà diritto a un’indennità dall’INPS. La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base alla retribuzione del mese precedente e include la gratifica natalizia o tredicesima mensilità e altri premi o trattamenti accessori.
Fruizione del congedo parentale a ore
Il congedo parentale può essere fruito a ore, giorni o mesi, facoltativamente fino ai 12 anni del figlio, ad eccezione dei lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il primo anno. Il limite di età coincide ora con il limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato.
Durata del congedo parentale
La durata precisa del congedo parentale varia a seconda che i genitori ne fruiscano separatamente o congiuntamente e della composizione familiare e della tipologia di lavoratore. La durata massima di congedo congiunto riconosciuta è di 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi. La madre può fruire di 6 mesi di congedo, mentre il padre può fruire di 6 mesi, elevabili a 7 se si astiene per almeno 3 mesi.
Congedo parentale per il genitore solo
Il Decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali e il genitore solo. Quest’ultimo ha diritto a 11 mesi di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% per 8 mesi e all’80% per 1 mese. I restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il genitore solo abbia un reddito inferiore alla soglia prevista.
Congedo parentale per iscritti gestione separata
Anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata possono fruire del congedo parentale entro i 12 anni del figlio. È necessario che risulti accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Il congedo non è fruibile in modalità oraria e non spettano periodi di congedo non indennizzati. Inoltre, non è prevista la tutela del genitore solo.
Il diritto al congedo parentale per i genitori lavoratori è disciplinato dal Decreto conciliazione vita lavoro e dall’INPS, che ne definiscono durata, limiti e modalità di fruizione.
Durata congedo parentale per iscritti alla Gestione Separata:
A ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata è riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. Inoltre, entrambi i genitori hanno ulteriori 3 mesi indennizzati, fruibili in alternativa tra loro, per un massimo di 9 mesi complessivi. La madre ha diritto a 3+3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia, mentre al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni. Per entrambi i genitori, il congedo è da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
Congedo parentale per lavoratori autonomi:
Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale per un massimo di 3 mesi per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Per usufruire del congedo, i lavoratori e le lavoratrici autonome devono aver effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo e astenersi dall’attività lavorativa. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
Limiti del congedo parentale: la Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022
La circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 ha stabilito alcuni limiti per la fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti tra loro. Questi limiti sono stati stabiliti ipotizzando tutte le diverse combinazioni possibili.
Madre lavoratrice dipendente – padre iscritto alla Gestione Separata
Nel caso in cui la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Se invece il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato.
Padre lavoratore dipendente – madre iscritta alla Gestione Separata
Nel caso in cui il padre fruisca di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Se invece la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati.
Madre lavoratrice dipendente – padre lavoratore autonomo
In questo caso, per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.
Padre lavoratore dipendente – madre lavoratrice autonoma
Per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.
Madre iscritta alla Gestione Separata – padre lavoratore autonomo
In questo caso, per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.
Padre iscritto alla Gestione Separata – madre lavoratrice autonoma
In questo caso, per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori.
Congedo parentale, quali sono i limiti nei casi di lavoro part-time
L’INPS ha reso noti alcuni limiti nei casi di lavoro part-time per quanto riguarda il congedo parentale. Nel dettaglio:
- Nel caso in cui una lavoratrice abbia due rapporti di lavoro dipendente part-time e le venga disposta l’interdizione prorogata su uno solo dei due, la lavoratrice madre può comunque usufruire del congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.
- Un lavoratore che abbia contemporaneamente due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi dal lavoro su uno dei rapporti e proseguire l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere, in caso di congedo parentale. Tuttavia, ai fini del computo dei mesi di congedo, l’assenza, anche se limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
La precisazione dell’INPS riguarda il congedo parentale e le sue modalità di fruizione per i lavoratori part-time, e può risultare utile per le lavoratrici e i lavoratori alle prese con il delicato equilibrio tra lavoro e genitorialità.
INPS Congedo parentale 2023: I nuovi codici evento e conguagli per i congedi parentali e di paternità
L’INPS ha recentemente fornito ai datori di lavoro importanti indicazioni riguardanti l’utilizzo dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità, come novellati dal Decreto Legislativo n. 105/2022. Questi nuovi codici sono stati introdotti per rispondere all’esigenza di monitoraggio sulla fruizione dei congedi parentali e di paternità obbligatorio e sui relativi oneri.
La loro applicazione è obbligatoria a partire dal mese di aprile 2023, mentre la loro validità si riferisce agli eventi verificatisi a partire dal 13 agosto 2022.
Nuovi codici evento obbl per congedo parentale 2023
I nuovi codici evento relativi ai congedi parentali e di paternità obbligatori riguardano i datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ad altri Fondi speciali, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, le pubbliche amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica e i datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato che devono effettuare la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS e ad altri Fondi speciali, i codici evento di nuova istituzione sono i seguenti:
PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Codice periodo di congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 sarà valorizzato con il codice evento di nuova istituzione PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”.
Codice MA1
Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il significato di “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”.
Come effettuare il conguaglio delle indennità
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> e, nell’Elemento <CodiceCausale>, devono essere indicati i nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento dettagliatamente elencati nel messaggio in oggetto.
L’INPS ha provveduto a fornire le istruzioni ai datori di lavoro per l’esposizione dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità come novellati dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 13 febbraio 2023, n. 659).