ROMA – Malattia maternità e paternità 2022: ecco tutto ciò che c’è da sapere. Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2021, con la circolare n. 15/2022 è stata comunicata la misura per l’anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Malattia maternità e paternità 2022: tutto ciò che c’è da sapere
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2022, alla circolare n. 6/2022. Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro.
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a 44,40 euro. Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021.
I salari definitivi per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021. Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021.
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022. Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022. Di seguito gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps.
Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Per l’anno 2022, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 25/2022):
- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2022, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 16.243,00 euro. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
- 355,04 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 %;
- 456,43 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
- 474,16 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%.
Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2022 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 105.014,00 euro (cfr. la circolare n. 25/2022). Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50(pari al 70% del massimale 2021, pari a 103.055,00 euro – cfr. la circolare n. 12/2021).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali, riviste ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 101/2019:
- dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia,
- del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017),
all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia (cfr. il decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2022 è pari a 287,71 euro.
Degenza ospedaliera. Per il 2022 gli importi sono quindi pari a:
- 46,03euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 69,05euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 92,07euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia. La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2022, gli importi sono pari a:
- 23,02 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 34,53 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 46,03 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione, per l’anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” (G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2022, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2022, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 354,73 euro mensili per complessivi 1.773,65 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a 17.747,58euro.
Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il 2022, l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2022 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2022, è pari, nella misura intera, a 2.183,77 euro.
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2022, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2022 è pari a 6.809,79 euro.
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2022 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 17.024,48 euro (6.809,79 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2022, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.