La Camera dei Deputati approva la Legittima Difesa. Il Disegno di Legge passa con 373 voti favorevoli, 104 contrari e due astenuti. Applaudono il risultato i deputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Dai tabulati di voto risulta che 25 deputati M5S non hanno partecipato al voto. Il provvedimento passerà al vaglio del Senato il 26 marzo.
Legittima difesa: ecco gli articoli del DDL approvato alla Camera dei deputati
ART. 1: DIFESA SEMPRE LEGITTIMA
La norma va a modificare l’articolo 52 del codice penale e prevede che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra offesa e difesa. Inoltre chi subisce una aggressione potrà difendersi anche di fronte alla semplice “minaccia dell’uso di armi”.
ART. 2: MODIFICA DELL’ECCESSO COLPOSO
Tra le cause di non punibilità viene inserito anche il caso di chi si difende in “stato di grave turbamento”. “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 – si legge – si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
ART. 3: PENA E RISARCIMENTO
Questo articolo modifica l’articolo 165 del codice penale che riguarda la sospensione condizionale della pena. Con la riforma è previsto che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
ART. 4: VIOLAZIONE DI DOMICILIO
La riforma aumenta le pene per chi viola il domicilio. L’articolo va a modificare il codice penale all’articolo 614 del Codice Penale, punendo i colpevoli con reclusione da due a sei anni, invece che da uno a quattro anni.
ART. 5: FURTO IN ABITAZIONE
Salgono le pene anche per il furto in abitazione. Ecco cosa cambia: le parole “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” sono invece trasformate in “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.
ART. 6: RAPINA
Vengono inasprite anche le pene per il reato dell’articolo 628 del codice penale: il minimo della pena aumenta da 4 a 5 anni, mentre resta fermo a 10 anni il massimo.
ART. 7: RESPONSABILITÀ CIVILE
“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” dice ora la norma. In sostanza chi compie il fatto non sarà considerato responsabile civilmente.
ART. 8: PATROCINIO A CARICO DELLO STATO
Viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato per chi viene assolto, prosciolto o archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
ART. 9: PRIORITÀ DEI PROCESSI
La riforma prevede che nella formazione dei ruoli di udienza i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza di legittima difesa debbano avere la priorità.