Non paghi il canone RAI se

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Non paghi il canone RAI se… i casi di esonero e rimborso

 

Roma, Viale Mazzini 14 – Non paghi il canone RAI se… esaminiamo tutti i casi di esenzione e rimborso.

 

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Uno dei pagamenti più contestati dagli italiani è l’abbonamento televisivo ai canali pubblici. Il canone rai deve essere pagato da chi ha un apparecchio televisivo. Si paga per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Inoltre per pagamenti effettuati in eccesso si ha diritto al rimborso.


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La anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli derivanti:

  • dal matrimonio;
  • oppure da unione civile;
  • od ancora da parentela, affinità, adozione;
  • ed infine da tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Esistono categorie di soggetti esonerati dal pagamento, cioè:

  1. ultrasettantacinquenni;
  2. anche diplomatici e militari stranieri;
  3. inoltre coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

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Non paghi il canone RAI se… non detieni un apparecchio televisivo

Chi non detiene più apparecchi televisivi in alcuna dimora può presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il Quadro A. Usufruisce dell’esenzione nell’anno 2019 chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva fino al 31 Dicembre o lo farà entro il 31 Gennaio 2019. Presentando la dichiarazione sostitutiva  dal 1° Febbraio al 30 Giugno 2019 l’esenzione avrà effetto nel semestre Luglio-Dicembre 2019.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale ) o dall’erede, tramite:

  • l’applicazione web;
  • gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.);
  • una raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento.

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Non paghi il canone RAI se… sei ultrasettantacinquenne

Con reddito annuo fino 8.000€ e presenti la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti d’esonero dal pagamento del canone (sezione I).

L’agevolazione spetta:

  • per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 Gennaio 2019;
  • oppure per il secondo semestre se il compimento del 75° anno avverrà tra il 1° Febbraio ed il 31 Luglio 2019.

I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva, nel caso di assenza di variazioni possono beneficiare dell’esenzione senza effettuare ulteriori presentazioni.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • ma anche, essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
  • infine, essere consegnate presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

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Non paghi il canone RAI se… sei diplomatico o militare straniero

Sono esonerati per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • anche i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • inoltre i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • infine i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dall’interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata ogni giorno ed ha effetto dalla data della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

Qualora, sia rinnovata la carta d’identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, il dichiarante presentare una nuova dichiarazione con i dati aggiornati.


Non paghi il canone RAI se… vediamo i casi si rimborso

Il contribuente ha diritto anche di chiedere il rimborso di eventuali importi pagati in eccesso; quindi si userà l’apposito modello “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato” approvato con provvedimento del 2 agosto 2016. La pratica può essere avviata esclusivamente nel caso il canone già pagato, indebitamente, a seguito di addebito nella fattura di energia elettrica.

Nella richiesta di rimborso bisogna indicare una delle seguenti causali con codice:

  • 1 – requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. Per il 2018 il reddito complessivo familiare 2017 deve essere non superiore a 8.000 euro;
  • 2 – l’esenzione ha effetto per convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) se risultanti dall’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • 3 – il canone risulta addebito sulle fatture per energia elettrica ed inoltre, per errore, è stato pagato anche con altre modalità;
  • 4 – il canone risulta pagato mediante addebito sulle fatture per energia elettrica ed inoltre mediante fatture intestate ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
  • 5 – il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
  • 6 – per una motivazione diversa dalle precedenti.

Per il “codice 4” occorre anche indicare:

  • il codice fiscale del familiare a cui risulta addebitato il canone;
  • e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.

Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento:

  • nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti; se la condizione sussiste da date antecedenti il 2016 si può, convenzionalmente, indicare 01/01/2016;
  • in quello “data fine”, deve essere compilato esclusivamente se è cessata la sussistenza dei presupposti; in questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.

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Non paghi il canone RAI se… presenti la richiesta di rimborso: modalità

L’istanza di rimborso può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web; inoltre può essere spedita insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata. L’ indirizzo è: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante:

  • accredito sulla prima fattura utile,
  • oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso.

Il modello per la richiesta di rimborso del canone RAI addebitato nelle fatture elettriche qui.

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Il rimborso del canone RAI addebitato per i cittadini ultra settantacinquenni

Se il canone non dovuto risulta versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva; il tutto utilizzando lo specifico modello – pdf che può essere trasmesso anche on line, indicando la causale 1.

Si ricorda che la richiesta di rimborso può essere:

  • spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
  • trasmessa, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata a cp22.sat@postacertificata.rai.it

 

Non paghi il canone RAI se

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".

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