Pensione anticipata: erogata agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative, nonché alla Gestione separata.
In questo ultimo periodo è tornato alla ribalta l’argomento pensioni ed in particolare la pensione anticipata.
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Invece per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Invece non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Solitamente i contributi figurativi vengono concepiti come elementi da aggiungere di prassi; forse ai non addetti è potuto sfuggire che invece è stato stabilito un tetto massimo ai contributi figurativi.
Infatti una particolarità del pensionamento è stata dettata dall’articolo 15 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Pensione anticipata: art.15 Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992.
L’articolo riguarda l’accredito dei contributi figurativi e cita testualmente:
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all’età per il collocamento a riposo d’ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.
Pensione anticipata: ma cosa sono i contributi figurativi ?
Sono contributi accreditati senza onere a carico del lavoratore per le seguenti situazioni :
- non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
- ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
- ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
Esistono contributi accreditati d’ufficio e quelli accreditati solo dopo una richiesta.
Comportano contributi accreditati d’ufficio:
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- assunzione con contratto di solidarietà;
- lavori socialmente utili;
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione;
- assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.
Danno diritto a contributi su domanda:
- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale durante il rapporto di lavoro (ex assenza facoltativa post partum);
- riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
Fonte INPS