Bollo auto 2018

Bollo auto 2018, esenzioni, agevolazioni, addizionali

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Bollo auto 2018: pagamento, calcolo e agevolazioni

Bollo auto 2018: chi deve pagare

La normativa indica che bisogna versare il bollo auto 2018 per:

  • autovetture;
  • autoveicoli ad uso promiscuo;
  • autobus;
  • autoveicoli ad uso speciale;
  • motocicli.

Invece per ciclomotori e quadricicli leggeri, fino a 50cc o 4KW, bisogna pagare il bollo auto 2018 con decorrenza gennaio/dicembre solo se utilizzati sulla pubblica strada.

In tutti gli altri casi si paga anche se il veicolo non viene utilizzato.

Bollo auto 2018: la base di calcolo

Dal 1° gennaio 1998 le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva quindi non più in relazione ai cavalli fiscali.

Inoltre dal 1° Gennaio 2007:

  • per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la tassa è differenziata in base alle emissioni inquinanti (ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno);
  • ed inoltre per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza superiore ai 100 KW (136 CV), esiste una maggiorazione per ogni KW eccedente i 100.

Il bollo auto 2018 è un’imposta regionale quindi ogni regione può deliberare normative proprie ed è opportuno fare riferimento alle direttive locali.

Bollo auto 2018: le agevolazioni previste per chi non deve pagare

L’ articolo 30, comma 7, Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Le disposizioni dell’articolo 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449

comma 1

All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

comma 2

Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

comma 3

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche:

alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,

alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

comma 4

Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.

comma 5 (omissis) e comma 6 (omissis)

comma 7

Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

L’articolo 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita’ complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravita’ determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Bollo auto 2018: le agevolazioni previste per auto storiche

Ministero delle Finanze Circolare 16 novembre 2000, n.207/E

Con l’articolo 63, comma 1, del “collegato” viene disposta

l’esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli “a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione“.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli in argomento si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato; può tuttavia essere dimostrata una data di costruzione precedente a quella di prima immatricolazione mediante idonea documentazione.

Qualora gli stessi veicoli siano adibiti ad uso professionale, quali ad esempio quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida, l’imposta è dovuta nella misura stabilita dalla tariffa delle tasse automobilistiche: non si applica pertanto il beneficio della esenzione.

Il comma 2

dispone che allo stesso regime di esenzione sono assoggettati a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Il medesimo comma 2 definisce di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 3

dispone che l’Automobilclub Storico Italiano individua, con propria determinazione, i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di particolare interesse storico e collezionistico; i motoveicoli sono individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Il comma 4

dispone che, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, i veicoli esentati dalle tasse automobilistiche individuati ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motovei`coli. La tassa è dovuta non più per effetto dell’iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade ed aree pubbliche; conseguentemente, il pagamento deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strade ed aree pubbliche e, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l’anno solare in corso (1° gennaio – 31 dicembre); ciò in quanto nel comma 4 in commento è stabilita l’imposta forfetaria annua senza altra specificazione. Ritenendo che il riferimento riguardi l’anno solare, ovviamente non è dovuta la tassa forfetaria in discorso qualora i veicoli nel corso dell’intero anno solare rimangano inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

I conducenti dei veicoli di cui si tratta, come avviene per i ciclomotori, hanno l’obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo, la ricevuta di pagamento; non è previsto l’obbligo di esposizione del contrassegno e di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di validità (articolo 17 legge 27 dicembre 1997 n. 449- circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).

Con riferimento al pagamento della tassa forfetaria, considerato che nessuna indicazione specifica è inserita nell’articolo in commento, si precisa che deve essere eseguito o mediante versamento in conto corrente postale ovvero utilizzando le stesse modalità in uso presso le tabaccherie abilitate, presso le agenzie di pratiche auto abilitate o presso altri intermediari convenzionati con le singole regioni, come previsto per le tasse automobilistiche.

Bollo auto 2018: il super-bollo

Le addizionali riguardano i veicoli con oltre 185 KW sui quali si applica una tassazione pari a:

  • 20 euro per ogni kW superiore ai 185 se nuovi;
  • 12 euro (maggiorazione ridotta del 40%) per ogni kW superiore ai 185 con 5 anni di età;
  • 6 euro (maggiorazione ridotta del 70%) per ogni kW superiore ai 185 con 10 anni di età;
  • 3 euro (maggiorazione ridotta del 85%) per ogni kW superiore ai 185 dai 15 anni di età.

Ulteriori normative di riferimento

Altre notizie di economia sulla pagina dedicata del sito.

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".