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Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: proroga dichiarazione da novembre a dicembre
Roma, lì 08 dicembre 2020 – Proroga dei termini per la presentazione della domanda cumulo pensione e lavoro autonomo.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato un nuovo messaggio che, dunque, riguarda il cumulo del reddito da pensione con il reddito da lavoro autonomo; infatti viene differito il termine per la presentazione della dichiarazione.
L’INPS, attraverso il proprio sito, ha portato a conoscenza degli utenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione; dunque, la Direzione Centrale Pensioni comunica che è stato spostato a dicembre 2020, dal precedente 30 novembre 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale. I destinatari sono i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
INPS messaggio numero 4231 del 12 novembre 2020: proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione reddituale
I destinatari del messaggio numero 4231 del 12 novembre 2020 sono i titolari di pensione:
- con decorrenza compresa entro l’anno 2019;
- soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Pertanto, erano tenuti a presentare la dichiarazione relativa ai redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2019, entro il 30 novembre 2020; cioè entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019.
Articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503.
A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle
pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive
dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il testo ufficiale dell’INPS:
“Ciò premesso, l’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, rubricato “Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap”, prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi è prorogato al 10 dicembre 2020.
Pertanto, il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale di cui al sopraindicato messaggio è differito al 10 dicembre 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele“
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