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600 euro: bonus nel DL Cura Italia anche ai giovani iscritti a casse professionali
Roma, lì 23 aprile 2020 – Chiarimento bonus 600 euro Decreto Cura Italia: erogato anche a giovani iscritti alle casse professionali.
Chiarimento amplia la platea dei beneficiari che possono presentare domanda per ricevere il bonus 600 euro previsto dal DL numero 18 del 17 marzo 2020. Il Governo Conte, così, attenua le critiche ricevute proprio da quell’area di partite IVA.
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Anche se con quasi un mese di ritardo, arriva l’apertura ai professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza dal 2019 in poi. Il Ministero del Lavoro, uno dei più sotto pressione dopo la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19, per voce del ministro Nunzia Catalfo introduce la novità.
Chiarimento erogazione 600 euro Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020
Il bonus 600 euro previsto dal Decreto Legge Cura Italia è accessibile anche ai lavoratori autonomi, giovani iscritti alle Casse Professionali; quindi con un riferimento temporale all’anno 2019 o ai primi mesi del 2020, non all’intero anno di imposta 2018. Ma bisogna soddisfare la condizione del reddito complessivo, non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.
In sintesi l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che:
- sono iscritti agli enti previdenziali di appartenenza;
- durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020;
- quindi non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Testo dal Ministero del Lavoro
Il Decreto riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che:
-
abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
-
abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).
Il parametro si basa sul reddito complessivo percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.
“Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge)”.
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