Chiarimento con integrazione sulle spese ammesse al credito di imposta per la messa in sicurezza sanitaria dei luoghi di lavoro
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento su una delle misure del Decreto Liquidità: il credito di imposta per le spese inerenti la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro. Ecco quali spese beneficiano del bonus.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento con il quale fornisce anche una integrazione delle misure già introdotte. Tra le varie indicazioni entra più nel dettaglio anche per il credito di imposta per le spese di sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro; dunque fa riferimento a quanto disposto dell’articolo 64 del Decreto Legge n. 18 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti ed anche professioni.
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Il testo della circolare sul credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
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Articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione e’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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