Cura Italia, Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18: Bonus 600 euro autonomi, cococo, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo
Roma, lì 24 marzo 2020 – Il Decreto “Salva economia”, chiamato anche “Cura Italia”, ha introdotto bonus 600 euro per autonomi, cococo, lavoratori stagionali, del settore agricolo e dello spettacolo.
Il DL 17 marzo 2020 n.18 contiene il bonus che va a favore di alcune categorie lavorative, dunque consente l’accesso a fonti di sostegno “extra”; inoltre il Decreto Cura Italia, per ampliare gli effetti degli bonus 600 euro esclude l’indennità dalla partecipazione al reddito.
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Decreto Legge 17 marzo 2020 – Misure a sostegno del lavoro su tutto il territorio nazionale: riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Per il mese di marzo è riconosciuto un bonus pari a 600 euro, a coloro che alla data del 23 febbraio 2020, hanno attiva:
- una partita iva come liberi professionisti;
- nonché una collaborazione coordinata e continuativa;
e che risultano:
- iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 08 agosto 1995 n. 335;
- ed inoltre non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’INPS, previa domanda; dunque è l’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (203,4 milioni di euro per l’anno 2020).
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Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago:
- non titolari di pensione;
- ed anche non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (articolo 2, comma 26, L.8 agosto 1995 n. 335);
è riconosciuto un bonus per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
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Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Inoltre è riconosciuto il bonus 600 euro per il mese di marzo:
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;
- non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
L’indennità, erogata dall’INPS previa domanda, non concorre alla formazione del reddito (DPR 22 dicembre 1986, n. 917); inoltre l’INPS monitora il limite di spesa (103,8 milioni di euro per l’anno 2020) e nel caso emergano scostamenti, anche in via prospettica, non adotterà altri provvedimenti concessori.
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Indennità lavoratori del settore agricolo e lavoratori dello spettacolo
È riconosciuta un bonus per il mese di marzo pari a 600 euro agli operai agricoli:
- a tempo determinato;
- non titolari di pensione;
- che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Inoltre, è riconosciuto il bonus di 600 euro per il mese di marzo ai lavoratori:
- iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non titolari di pensione.
Invece non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione (17 marzo 2020).
L’indennità non concorre alla formazione del reddito (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). L’INPS, previa domanda, eroga l’indennità nel limite di spesa (396 milioni di euro per l’anno 2020).
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Incumulabilità tra indennità
Le indennità:
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- nonché lavoratori del settore agricolo e lavoratori dello spettacolo;
non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
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Testo originale ed integrale del Titolo 2 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18 Cura Italia
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