Gualtieri sospende i versamenti fino al 31 marzo 2020

Gualtieri sospende i versamenti al 31 marzo 2020

 

Ministro Gualtieri firma il decreto: sospende versamenti e adempimenti tributari del periodo 21 febbraio – 31 marzo


Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che sospende gli adempimenti ed anche i versamenti dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. Un provvedimento cumulativo per favorire le attività soggette a restrizione.


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Il provvedimento riguarda i contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.

Vengono sospesi i versamenti:

  • delle imposte;
  • poi delle ritenute;
  • anche gli adempimenti tributari;
  • infine le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Di seguito l’elenco dei comuni lombardi coinvolti: Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione D’Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO).

Mentre per quanto riguarda il Veneto l’unico comune è Vo’ (PD).

DM firmato dal ministro Gualtieri che sospende i versamenti tributari 31 marzo 2020

La disposizione si applica:

  • nei confronti delle persone fisiche;
  • che alla data del 21 febbraio 2020;
  • avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020.

Sono sospesi i termini:

  • dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La stessa disposizione si applica anche ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nello stesso territorio identificato per le persone fisiche.

Oggetto di sospensione

Inoltre il testo ufficiale specifica:

“La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

 

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DI SANTE Paolo

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".

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