Finanziamento a sostegno del reddito lavoratori call center: istruzioni operative
Dall’INPS arrivano i chiarimenti relativi all’erogazione delle misure di sostegno al reddito, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
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Pubblicate le istruzioni operative per la gestione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call center (articolo 44, comma 7, DLgs n. 148 14/09/2015). A finanziare le misure per il 2019 è l’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Quadro normativ: Decreto Legislativo 148/2015 – Decreto intermisiteriale 22793/2015 – Decreto Legge n. 4/2019
Il decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015 ha previsto al comma 7 dell’articolo 44 la concessione di misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center; mentre il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 ha attuato la normativa appena richiamata. Invece l’articolo 26-sexies del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019 prevede il rifinanziamento per l’anno 2019 per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Applicazione e misura della prestazione
Ai lavoratori impiegati nel settore dei call center è riconosciuta un’indennità:
- pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria;
- ma per una durata massima di 12 mesi.
L’indennità può essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinata da crisi aziendale, valutata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri individuati nelle circolari n. 31/2015 e n. 8/2019.
L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale e non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.
Erogazione sostegno al reddito dei lavoratori call center
L’erogazione del sostegno al reddito per i lavoratori nei call center segue l’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti:
- le indicazioni relative all’azienda beneficiaria;
- il periodo ed anche le modalità di pagamento.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.
La circolare n. 8/2019 specifica altresì che è possibile concedere il sostegno al reddito ai lavoratori nei call center per una durata di 12 mesi,anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2019 (punto 4, lett. e); ma non quello finanziario relativo alle risorse stanziate dall’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Quote TFR
Le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Istruzioni operative
Le aziende interessate utilizzano nel flusso Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”. Mentre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede a trasmettere il Decreto di concessione all’INPS; quindi, viene inserito nella piattaforma “Sistema Unico” e l’autorizzazione viene notificata all’azienda tramite PEC.
Considerato che il settore dei call center è coperto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica il medesimo principio in caso di trattamenti in deroga. Sarà,dunque, cura dell’INPS verificare la corretta fruizione della misura da parte dell’azienda.
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