Pubblicata l’autodichiarazione per gli spostamenti in Italia dopo la diffusione del nuovo coronavirus Covid19
Pubblichiamo il modello dell’autodichiarazione per gli spostamenti in Italia dopo gli ultimi aggiornamenti in tema di nuovo coronavirus Covid19; la sottoscrizione del documento prevede l’assunzione di responsabilità di quanto dichiarato e, quindi, l’applicazione di pesanti punizioni.
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Dunque, la compilazione del modulo autodichiarazione per gli spostamenti in Italia dopo le novità sul nuovo coronavirus Covid19 comporta l’assunzione di responsabilità con conseguenze penali sulla base:
- dell’articolo 76 DPR 445/2000;
- ed anche dell’articolo 495 del Codice Penale.
Articolo 76 DPR 445/2000
Articolo 76 (L)
Norme penali1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Autodichiarazione spostamenti in Italia con coronavirus: l’articolo 495 del Codice Penale
Art. 495. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri) Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identita’ o lo stato o altre qualita’ della propria o dell’altrui persona e’ punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non e’ inferiore ad un anno: 1° se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2° se la falsa dichiarazione sulla propria identita’, sul proprio stato o sulle proprie qualita’ personali e’ resa da un imputato all’Autorita’ giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena e’ diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se’ o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Invece il DL n.6 23/02/2020 ed anche il DPCM 08/03/2020 fanno riferimento all’articolo 650 del Codice Penale:
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale“.
Dunque si rischia l’arresto fino 3 mesi per violazione misure anti Covid19: testo originale del Codice Penale, articolo 650
“(Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire duemila“.
Mentre per quanto riguarda l’ammenda l’importo aggiornato in euro è pari a 206,00€.
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