Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18
Cura Italia, Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18: Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria
Roma, lì 18 marzo 2020 – Il Decreto “Salva economia”, chiamato anche “Cura Italia”, introduce l’aiuto ai soggetti impegnati nella emergenza sanitaria.
Il DL 17 marzo 2020 n.18 contiene nuove risorse a favore della struttura del servizio sanitario nazionale, dunque autorizza le Regioni ad affrontare spese extra; inoltre il Decreto Cura Italia, come aiuto ai soggetti impegnati nella emergenza sanitaria, dispone l’aumento del personale e la requisizione di proprietà.
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Lavoro straordinario dei soggetti impegnati nella emergenza sanitaria nuovo coronavirus Covid19
Uno degli obiettivi del Decreto “Cura Italia” è quello di fornire aiuto ai soggetti impegnati nella emergenza sanitaria; quindi dispone misure volte ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario:
- dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- nonché direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;
- per ogni regione ed anche provincia autonoma.
Assunzioni per contrastare l’emergenza sanitaria
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere:
- con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni;
- 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari ed anche 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione;
- all’interno dell’area III, posizione economica F1;
- utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici.
Inoltre l’Istituto Superiore di Sanità è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:
- 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
- poi 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
- inoltre 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
- infine 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
Anche l’Inail potrà assumere, a tempo determinato, 200 medici specialisti e 100 infermieri.
Dispositivi di protezione individuale in aiuto ai soggetti impegnati nella emergenza sanitaria
I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici ed agli operatori sanitari e sociosanitari.
Inoltre, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza si autorizza l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, ma previa acquisizione del giudizio di idoneità.
I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi (articolo 3 decreto MIUR n. 58/2018), si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
del tirocinio (articolo 2 decreto MIUR del 19 ottobre 2001, n. 445).
Inoltre sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano:
- già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo (articolo 3 decreto MIUR n. 58/2008);
- ed anche coloro che conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001.
Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria: requisizione strutture di accoglienza dei sorvegliati
Nel caso dovesse rendersi necessario disporre di nuovi spazi dedicati al ricovero di persone in sorveglianza sanitaria, i Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche.
Testo originale ed integrale del Titolo 1 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18 Cura Italia.
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