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Elenco negozi che possono restare aperti dopo l’approvazione del Dpcm 11 marzo 2020
Con il DPCM di ieri 11 marzo 2020 entrano in vigore misure ancora più stringenti per i titolari di attività, ma alcuni negozi (in elenco) possono ancora restare aperti; dunque vediamo i settori non interessati dall’ultimo provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.
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Dpcm 11 marzo 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale:
Restano aperte:
- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1; sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato; sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie (deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, attività relative a servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.
Restano sospese:
- attività commerciali al dettaglio;
- poi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- nonché attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- ed anche attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Attività produttive ed attività professionali
Si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Elenco negozi aperti dopo Dpcm 11 marzo 2020
Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
poi Supermercati
nonché Discount di alimentari
ed anche Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di:
prodotti surgelati
in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
carburante per autotrazione in esercizi specializzati
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
articoli igienico-sanitari
articoli per l’illuminazione
giornali, riviste e periodici
in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
piccoli animali domestici
materiale per ottica e fotografia
combustibile per uso domestico e per riscaldamento
saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Restano aperte anche attività per il commercio al dettaglio di:
qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
nonché qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
ed anche qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
inoltre il Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
infine Farmacie
Allegato 2 – Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Il Testo originale ed integrale DPCM 11 marzo 2020.
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