Decreto Legge 9 2 marzo 2020: misure urgenti riguardanti le dichiarazioni dei redditi per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Roma, lì 03 marzo 2020 – Il Decreto Legge numero 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella GU n.53 del 2-3-2020, attiva misure anti crisi.
📆
Con il DLg n.09 02/03/2020 il Governo mette in campo misure per contrastare gli effetti depressivi sull’economia del nuovo coronavirus (covid-19). In vigore già dallo stesso 02-03-2020 sospende e proroga i termini di scadenze fiscali, vediamo quali.
[adrotate banner=”37″]
Analizziamo le misure urgenti riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi introdotte dal Decreto legge n.9 del 02 marzo 2020.
📆
Capo I – SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI – Art. 1: Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Decreto legge 9 2 marzo 2020 – Articolo 1, comma 1 e comma 2
All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».
Dunque l’ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 ed il riordino dei termini dell’assistenza fiscale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
📆
Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e’ prorogato al 31 marzo.
Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la sede telematica, dove riceve le liquidazioni del 730-4 relative ai soggetti sostituiti, entro il 31 marzo.
📆
Decreto legge 9 2 marzo 2020 – Articolo 1, comma 3 e comma 4
Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
Quindi la certificazione unica dei compensi erogati durante l’anno precedente è consegnata agli interessati e trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020.
📆
Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e’ prorogato al 5 maggio.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, telematicamente, la dichiarazione dei redditi precompilata, che potrà essere accettata o modificata, entro il 05 maggio.
📆
Decreto legge 9 2 marzo 2020 – Articolo 1, comma 5 e comma 6
Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche’ dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e’ effettuata entro il termine del 31 marzo.
Oltre le spese sanitarie anche i dati relativi alle altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta possono essere trasmessi entro il 31 marzo.
📆
Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies a decorrere dal 2021.
📆
Stop ai pagamenti di bollette luce, gas, acqua