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Misure di sostegno finanziario a micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Il DL 18 del 17 marzo 2020, in GU 70 del 17 marzo 2020, ha introdotto misure di sostegno finanziario a imprese colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19.
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In particolare ha introdotto le seguenti misure:
- moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito a micro, piccole e medie imprese – art. 56;
- nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI – art. 49.
Misure di sostegno finanziario micro, piccole e medie imprese – DL 18 art. 56
Misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)
Le partite iva danneggiate dalla pandemia Covid-19, con debiti verso banche ed altri istituti di credito, possono beneficiare delle disposizioni lett. a), b) ed anche c):
- le aperture di credito sino a revoca ed anche i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, in essere alla data del 29 febbraio 2020 od al 17 marzo 2020 se superiori, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020;
- il pagamento dei canoni di leasing, delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020.
Modalità di accesso alle misure (art. 56, comma 3)
È necessario presentare una comunicazione alla propria banca/intermediario finanziario, corredata da dichiarazione attestante (art. 47 DPR 445/2000) il danno subito dall’epidemia da Covid-19.
Soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)
Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI):
- con sede in Italia;
- appartenenti a tutti i settori;
- che, inoltre, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.
Sono PMI le imprese:
- con meno di 250 dipendenti;
- nonché con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi (i professionisti e le ditte individuali).
L’impresa non deve avere posizioni classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Dunque non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Garanzia sussidiaria dello Stato (commi 6-12)
Le misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI – art. 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il Fondo di garanzia provvede a liquidare in favore della banca/intermediario:
- in 90 giorni,
- un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale prevista e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo.
Fondo di garanzia per le PMI – DL 18 art.49
Interventi del Fondo
Il Decreto Legge prevede la copertura del Fondo di garanzia per le PMI pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) sulle operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro. La garanzia è concessa a titolo gratuito.
Per i settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari, che effettuino investimenti immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile ad altre forme di garanzia reali, assicurative, bancarie.
Il DL prevede inoltre l’eliminazione, a partire dal 17 marzo e per i prossimi 9 mesi, della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni (articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017).
Operazioni di microcredito
Gli operatori di microcredito (ex art 111 del TUB) possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l’importo minimo per le operazioni di microcredito d’impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.
Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA che, a tal fine, viene rifinanziato per 80 milioni di euro per l’anno 2020.
Fonte Abi:Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
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