DL 18 misure di sostegno finanziario a imprese Decreto legge 9 2 marzo 2020

DL 18 misure di sostegno finanziario a imprese colpite dal Covid-19

 

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Misure di sostegno finanziario a micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Il DL 18 del 17 marzo 2020, in GU 70 del 17 marzo 2020, ha introdotto misure di sostegno finanziario a imprese colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19.

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In particolare ha introdotto le seguenti misure:

  1. moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito a micro, piccole e medie imprese – art. 56;
  2. nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI – art. 49.

Misure di sostegno finanziario micro, piccole e medie imprese – DL 18 art. 56

Misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)

Le partite iva danneggiate dalla pandemia Covid-19, con debiti verso banche ed altri istituti di credito, possono beneficiare delle disposizioni lett. a), b) ed anche c):

  1. le aperture di credito sino a revoca ed anche i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, in essere alla data del 29 febbraio 2020 od al 17 marzo 2020 se superiori, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
  2. il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020;
  3. il pagamento dei canoni di leasing, delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020.

Modalità di accesso alle misure (art. 56, comma 3)

È necessario presentare una comunicazione alla propria banca/intermediario finanziario, corredata da dichiarazione attestante (art. 47 DPR 445/2000) il danno subito dall’epidemia da Covid-19.

Soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI):

  • con sede in Italia;
  • appartenenti a tutti i settori;
  • che, inoltre, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Sono PMI le imprese:

  • con meno di 250 dipendenti;
  • nonché con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi (i professionisti e le ditte individuali).

L’impresa non deve avere posizioni classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Dunque non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Garanzia sussidiaria dello Stato (commi 6-12)

Le misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI – art. 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Fondo di garanzia provvede a liquidare in favore della banca/intermediario:

  • in 90 giorni,
  • un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale prevista e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo.

Fondo di garanzia per le PMI – DL 18 art.49

Interventi del Fondo

Il Decreto Legge prevede la copertura del Fondo di garanzia per le PMI pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) sulle operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro. La garanzia è concessa a titolo gratuito.

Per i settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari, che effettuino investimenti immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile ad altre forme di garanzia reali, assicurative, bancarie.

Il DL prevede inoltre l’eliminazione, a partire dal 17 marzo e per i prossimi 9 mesi, della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni (articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017).

Operazioni di microcredito

Gli operatori di microcredito (ex art 111 del TUB) possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l’importo minimo per le operazioni di microcredito d’impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.

Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA che, a tal fine, viene rifinanziato per 80 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Fonte Abi:Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

 

DI SANTE Paolo

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".