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Nuovo DPCM 03 novembre 2020 firmato da Conte: online il pdf del testo ufficiale ed integrale
Roma, lì 04 novembre 2020 – Ieri, martedì 03, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha firmato il nuovo DPCM anti Covid, online il testo pdf.
Novità sul lockdown del Governo, che identifica 3 livelli di emergenza sanitaria per la pandemia da contagio nuovo coronavirus Covid-19. Il testo ufficiale del DPCM 03 novembre 2020 firmato ieri da Conte, dunque, recepisce quanto già disposto nel precedente DPCM 24 ottobre ampliandone la portata a seconda dei contagi; novità anche per l’orario del coprifuoco. Scuole “toccate” in maniera significativa, così come i centri commerciali. Riportiamo i passaggi essenziali del DPCM 03 novembre 2020 ed anche il testo ufficiale in formato pdf.
Estratto Decreto Presidente Consiglio Ministri 03/11/2020
Mascherine
È obbligatorio indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto senza garanzia di distanziamento; con esclusione per:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Lockdown
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute.
Ingresso locali pubblici
È fatto obbligo nei locali aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
Febbre
I soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Parchi
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento; nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; mentre è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative:
- al chiuso o all’aria aperta;
- con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Attività fisica
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:
- di almeno due metri per l’attività sportiva;
- e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Manifestazioni pubbliche
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.
Attività sospese
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Mostre e Musie
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Scuola
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività siano svolte tramite la didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia:
- continua a svolgersi in presenza;
- con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Formazione
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative:
- degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno;
- della difesa;
- dell’economia e delle finanze e della giustizia;
- nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
Sono parimenti consentiti corsi:
- abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole
- per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione;
- nonché di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Università
Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto:
- delle esigenze formative;
- dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; mentre possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio. Le attività dei laboratori possono svolgersi nel rispetto delle linee guida del MIUR nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.
Prove concorsi
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni; a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti:
- gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;
- quelli per il personale della protezione civile;
ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Accompagnatori pazienti
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a:
- strutture di ospitalità e lungo degenza;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- hospice;
- strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;
è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Attività commerciali al dettaglio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato:
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l’ingresso in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione:
- delle farmacie e parafarmacie;
- presidi sanitari;
- punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Ristorazione – Mense
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Inoltre resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti:
- nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;
- negli ospedali;
- negli aeroporti;
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi garantiti
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi; nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Attività professionali
Si raccomanda che siano:
- attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
DPCM 03 novembre 2020: ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
Sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono applicate le seguenti misure di contenimento.
Divieto di spostamento
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Inoltre è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per:
- comprovate esigenze lavorative, di studio;
- motivi di salute;
- situazioni di necessità;
- svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti:
- nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;
- negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
Nel DPCM 03 novembre 2020 sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono applicate le seguenti misure di contenimento.
Divieto di spostamento
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori; nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per:
- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni.
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti:
- nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade;
- negli ospedali;
- negli aeroporti;
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività fisica
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché:
- comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Istruzione
Fermo restando lo svolgimento in presenza della:
- scuola dell’infanzia;
- scuola primaria;
- servizi educativi per l’infanzia;
- del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario:
- l’uso di laboratori;
- o in ragione di mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Università e formazione specialistica
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi:
- per i medici in formazione specialistica;
- di formazione specifica in medicina generale;
- nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
- le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università;
possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Validità DPCM 03 novembre 2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Testo ufficiale DPCM / Allegato DPCM pdf
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