Autodichiarazione Covid 19 spostamenti lockdown ottobre DPCM 22 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020 allegato codici ateco attività aperte

Condividi su:

 

In vigore il  DPCM ( Decreto Presidente Consiglio Ministri ) 22 marzo 2020 con allegato l’elenco delle attività che possono rimanere ancora aperte ordinate per codici ateco

Roma, lì 22 marzo 2020 – Conte ha firmato il DPCM recante ulteriori restrizioni sulle attività ritenute non essenziali, con allegato i codici ateco.


l Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto relativo ad ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; di seguito il riportiamo il testo del Dpcm ed anche l’allegato contenente l’elenco delle attività che possono rimanere aperte.






Testo ufficiale ed integrale DPCM 22 marzo 2020.

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo originale ed integrale dpcm 22 marzo 2020

Allegato 1 dpcm 22 marzo 2020 codici ateco

Nuovo modulo autocertificazione 26 marzo 2020 pdf

 

DI SANTE Paolo

Speciale Coronavirus Covid-19:

Ministero della salute ordinanza 22 marzo 2020 vietato spostarsi

Smart working regione Lazio contributi a P.Iva e comuni

Discorso Conte nuove restrizioni attività non necessarie

Ordinanza ministero salute 20 marzo 2020 parchi chiusi

Poste Italiane pensioni aprile 2020 coi turni uffici postali

Studio del farmaco Tocilizumab per trattamento pazienti Covid19

Ammortizzatori sociali e sostegno del lavoro nel DL 18 – Testo originale integrale Titolo2 DL 18 17/03/20

Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria DL18 – Testo originale integrale Titolo1 DL 18 17/03/20

Come sospendere il mutuo prima casa dopo Covid19

Nuovo modello di autodichiarazione 17 marzo 2020

Decreto 16 marzo 2020 salva economia Consiglio Ministri 37

Protocollo misure di contrasto Covid-19 ambienti lavoro

Proroga scadenze fiscali 16 marzo 2020 di Gualtieri

Elenco negozi aperti dopo Dpcm 11 marzo 2020

Consiglio dei Ministri 36: Governo si indebita per sanità

Restiamo a casa di Giuliano Sangiorgi: hot topics

Nuovo test rapido Coronavirus entro fine Marzo

Modulo autocertificazione per viaggiare dpcm 09 marzo 2020

Autodichiarazione spostamenti in Italia con coronavirus DPCM 08 marzo 2020

DPCM 08 marzo 2020 Misure urgenti anti Covid-19

Implicazioni crisi da epidemia sulla politica economica

Risposta UE all’Italia per spese Covid19 bilancio 2020

Effetti Covid19 produzione industriale 1 bimestre 2020

California dichiara lo stato di emergenza per Covid-19

Decreto legge 9 2 marzo 2020: misure 730 anti covid

Vinitaly 2020 rinviato a giugno: 54° edizione vs covid19

Vinitaly 2020 Verona 19 aprile – 22 aprile 54° edizione

Stop ai pagamenti di bollette luce, gas, acqua

News Coronavirus Italia 29 02 2020: accordo coi social

Forze Armate e Coronavirus: misure precauzionali

Consigli DOG per contrastare Coronavirus covid-19

Situazione Coronavirus (covid-19) 28 febbraio 2020

Ministro Roberto Gualtieri sul Coronavirus e le imprese

Gualtieri sospende i versamenti al 31 marzo 2020

↪️ Altre  notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

Torna alla Home Page

 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere informato iscriviti al nostro Canale Telegram o
seguici su Google News
.
Inoltre per supportarci puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, se vuoi
segnalare un refuso Contattaci qui .


Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".