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Dis-coll:modifica del requisito contributivo

 

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Novità in vista sul fronte dell’indennità di disoccupazione Dis-coll: modifica del requisito contributivo. Con il Messaggio n. 3606 del 4 Ottobre 2019, cambia il requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015 . Infatti l’art.2 del decreto legge del 3 settembre 2019, n. 101, prevede una novità sul requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione.

Requisiti DIS-COLL

A partire dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto- legge, la DIS-COLL viene riconosciuta ai lavoratori in possesso di due condizioni. Le medesime condizioni devono verificarsi congiuntamente. I lavoratori devono, dunque, essere in stato di disoccupazione e devono far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro. E’ possibile leggere il contenuto del messaggio Inps al seguente link

DIS-COLL, la modifica del requisito contributivo agevola i collaboratori

La percezione della DIS-COLL, diviene quindi più agevole per i collaboratori. Il messaggio summenzionato recepisce le novità introdotte dal DL Crisi aziendali ed il requisito dell’accredito contributivo per presentare la domanda passa da 3 mesi ad 1 mese. Tale prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano involontariamente perso la propria occupazione. Introdotta in via sperimentale per l’anno 2015, è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL. Lo stesso articolo ha previsto l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017. Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017. La domanda può essere inoltrata tramite Patronati oppure direttamente dall’interessato munito di Pin dispositivo Inps.

 

 

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Autore dell'articolo: Redazione Webmagazine24

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