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News Reddito di Cittadinanza Pensione di Cittadinanza

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News sui requisiti per la domanda del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), nucleo familiare con: soggetti sottoposti a misure cautelari; patrimonio immobiliare all’estero; disabili; minorenni; separati o divorziati conviventi; convivente disoccupato; residenti non UE.

 

Roma, lì 16 luglio 2019 – Modifiche ai requisiti per l’accesso, qui le news sul Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza.

Il D.Lg. n.4 del 28/01/2019, che istituisce sia il Reddito di Cittadinanza sia la Pensione di Cittadinanza, è stato convertito, con modificazioni, dalla Lg. n.26 del 28/03/2019. Pubblichiamo le news per Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza successive la circolare INPS che ha illustrato ed integrato le modifiche introdotte dalla Legge.

 

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Sintesi delle News sul Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Le modifiche più rilevanti incidono sui requisiti di accesso ed in particolare:

  • quelli reddituali e patrimoniali;
  • l’attestazione dei requisiti per i cittadini di Nazioni non appartenenti all’Unione europea;
  • la mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive;
  • viene meno, inoltre, l’esclusione dal Reddito di Cittadinanza dei nuclei familiari che abbiano tra i componenti persone disoccupate per dimissioni volontarie, limitando l’esclusione al solo componente disoccupato.

Misura cautelare personale

La preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale:

  • anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo;
  • ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale;
  • nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza, di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.

Nuclei familiari con minorenni

Nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo ISEE avviene attraverso la c.d. ISEE minori.

Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare va verificato in Italia e anche all’estero; inoltre, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Erogazione Pensione di Cittadinanza

La Pensione di Cittadinanza può essere erogata anche mediante i mezzi comunemente usati per il pagamento delle pensioni. Tale attuazione è rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Cittadini non UE

I cittadini di Paesi non appartenenti all’UE devono disporre di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese estero su:

  • requisiti di reddito e patrimoniali;
  • nonché sulla composizione del nucleo familiare;
  • infine, essere accompagnata da una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Nucleo familiare con disoccupato

È venuta meno l’esclusione dal RdC per i nuclei familiari che abbiano soggetti disoccupati:

  • a seguito di dimissioni volontarie;
  • con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Rimane l’esclusione al solo componente disoccupato che:

  • abbia presentato le dimissioni volontarie;
  • riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

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Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID)

Il beneficio del RdC è condizionato dal possesso, da parte dei maggiorenni del nucleo familiare, della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); nonché all’adesione ad un percorso formativo personalizzato per l’inserimento nel mondo lavorativo.

Sono esclusi dalla DID i soggetti:

  • maggiorenni già occupati[1];
  • o che frequentino un regolare corso di studi;
  • poi ipercettori di Rdc;
  • anche i titolari di pensione diretta;
  • ed inoltre i beneficiari della Pdc;
  • nonché i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • infine i soggetti con disabilità per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato.

Il CpI può disporre esoneri dalla DID per:

  • i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti, definiti ai fini ISEE;
  • oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale);
  • ed anche per coloro che frequentano corsi di formazione.

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Domanda Reddito di Cittadinanza (RdC) / Pensione di Cittadinanza (PdC):
Modelli di comunicazione modello Ridotto (Sr182) e modello Esteso (Sr181)

Il RdC può essere richiesto:

  • dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato, anche in modalità telematica accedendo con SPID; al portale redditodicittadinanza.gov.it.
  • altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale;
  • nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato.

I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” e comunicazione “Esteso”, pubblicati sul sito internet dell’Istituto.

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News Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC): nucleo familiare con separati e divorziati

Il Decreto Legge ha integrato la normativa ISEE sulla composizione del nucleo familiare in materia di:

  • di coniugi separati o divorziati;
  • e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori.

Si precisa che fanno parte del nucleo familiare:

  • i coniugi separati o divorziati;
  • qualora risiedano nella stessa abitazione;
  • anche se risultano in due stati di famiglia distinti.

Dunque, elemento discriminatorio per la costituzione di 2 nuclei familiari distinti è la differente residenza.

Nel caso la separazione o il divorzio siano avvenuti dopo il 1° settembre 2018 il cambio di residenza deve essere certificato da verbale della polizia locale.

I componenti già inclusi nel nucleo familiare come definito ai fini ISEE od anagrafici continuino a farne parte ai fini ISEE anche dopo variazioni anagrafiche laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.

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News Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC): mancata sottoposizione a misura cautelare e condanna definitiva

Il richiedente del beneficio, al momento della presentazione della domanda non deve essere sottoposto:

  • a misura cautelare personale anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo;
  • nonché a condanne definitive, nell’arco dei 10 anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge[2].

Se nel nucleo familiare sono presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza.


Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui 1 sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva. Il calcolo s.e.: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (secondo maggiorenne)= 1,4 senza considerare il terzo componente sottoposto a misure.


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Giudice e sospensione del Reddito di Cittadinanza

Il giudice che ha comminato la sanzione accessoria cura l’applicazione della sospensione del beneficio Rdc entro il termine di 15 giorni; quindi, il giudice che ha in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato comunica con l’INPS tramite apposite piattaforme.

In ordine alla decorrenza del nuovo requisito soggettivo è stato aggiunto all’articolo 13 del decreto-legge il comma 1-bis:

Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.

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News Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC): requisiti reddituali e patrimoniali, abitazione in locazione

La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene con l’attestazione ISEE nella quale è presente il richiedente del Rdc.

Oltre alla presentazione della domanda di Rdc per il nucleo familiare bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente.

Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato secondo l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, come aggiornati dalla legge di conversione:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • poi, un valore del patrimonio immobiliare (relativo a beni posseduti in Italia e all’estero), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
  • anche un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le suddette soglie sono ulteriormente alzate di 5.000€ per ogni componente con disabilità media presente nel nucleo; mentre si incrementa di 7.500€ per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

Esempio:

nucleo familiare di 4 soggetti, madre e 3 figli di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è così calcolato: [6.000€+(2.000€*2)] = 10.000€ + 1.000€ per il terzo figlio + 7.500€ per disabile grave = 18.500 euro.


  • inoltre, un valore del reddito familiare inferiore a 6.000€ annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC. Tale soglia è portata a 7.560€ ai fini dell’accesso alla PdC. La soglia è incrementata a 9.360€ (in qualsiasi caso), per i nuclei familiari in abitazione in locazione, sempre moltiplicata per il parametro della s.e.

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Il reddito familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Il reddito familiare ai fini RdC/PdC non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE.

La base per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR, esempio:

  • reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti;
  • poi redditi a tassazione sostitutiva od a ritenuta d’imposta;
  • anche i redditi esenti e gli assegni per il mantenimento dei figli;
  • reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.

Senza tuttavia sottrarre le componenti considerate nell’ambito dell’ISEE, esempio:

  • le spese sanitarie per disabili;
  • poi, gli assegni per il coniuge;
  • inoltre, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione;
  • ed anche le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.

Il reddito familiare ai fini RdC si calcola partendo dal quadro FC 8, sez. II, della DSU, preso al lordo della predetta deduzione per reddito da lavoro dipendente.

L’importo del beneficio

Il beneficio si compone delle seguenti due quote:

  1. una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000€ annui moltiplicata per il parametro della s.e. (per la PdC la soglia è incrementata a 7.560€);
  2. una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al canone annuo da contratto di locazione fino ad un massimo di 3.360€. Per nuclei residenti in abitazioni di proprietà che hanno sottoscritto un mutuo il limite è di 1.800€; mentre per la PdC il limite massimo è comunque pari a 1.800€ annui.

Esempio: nucleo familiare in locazione con affitto corrisposto di 1500€; reddito familiare pari a 13.000€; scala di equivalenza pari a 1,6.

QUOTA A[(6.000*1,6) – 13.000] che essendo negativo viene posto pari a zero

QUOTA B0= [(soglia 9.360 x 1,6) – 13.000] pari a 1.976 euro annui (165 euro mensili)

AFFITTO CORRISPOSTO1.500 euro.

QUOTA B1 (min. importo) = 125 euro mensili spettanti ad integrazione.

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News Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC): requisiti reddituali per cittadini di Paesi non UE

I cittadini di Stati non appartenenti all’UE in fase di istruttoria devono produrre una certificazione:

  • dell’autorità estera competente;
  • inoltre, tradotta in lingua italiana;
  • nonché legalizzata dall’autorità consolare italiana[3].

Le disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

  • a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • c) nonché nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

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News Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC): decorrenza e variazioni

Il RdC è erogato dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all’INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi:

  • i requisiti per l’accesso al RdC sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate;
  • inoltre che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti:

  • con modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”;
  • ed entro 15 giorni dall’evento;

per non cadere nella decadenza dal beneficio.

Ai fini ISEE [4] l’eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU.

La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie a seguito di:

  • donazione;
  • poi successione;
  • ed anche vincite.

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Le variazioni dell’attività lavorativa

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il RdC; dunque, i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. La comunicazione avviene col modello “RdC/PdC – Com Esteso”.

Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” la comunicazione avviene all’INPS:

  • per il tramite dei CAF;
  • poi, degli Enti di patronato;
  • inoltre direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da:

  • attività socialmente utili;
  • anche tirocini formativi e di orientamento;
  • inoltre servizio civile;
  • nonché contratto di prestazione occasionale;
  • ed infine libretto di famiglia.

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RdC e abrogazione del ReI

Il Reddito di inclusione non può essere più richiesto, non è più riconosciuto né rinnovato; dunque, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista; ma rimane la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

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NOTE sulle news


Stato di disoccupazione

[1] Si precisa che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale, fissata dall’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto è da intendersi occupato chi percepisce redditi da lavoro per un importo annuo superiore alla soglia di esenzione fiscale.

Misura cautelare

[2] In particolare, il richiedente il beneficio oltre a non dover essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.

Cittadini di Paesi non appartenenti all’UE

[3] All’articolo 3, comma 2, del D.P.R n. 445/2000, è stabilito che “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”. Al successivo comma 3 è fatta salva l’autodichiarazione per i cittadini stranieri per i quali sussistono convenzioni internazionali con l’Italia. Infine, al comma 4, è previsto che: “Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”

Patrimonio mobiliare

[4] Ci si riferisce, in questo caso, al valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, che non deve superare la soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali, inoltre, sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

 

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".