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Le vacanze sono vicine e hai dubbi sulle ferie? Ecco le disposizioni su chi decide le ferie, ferie maturate e non godute in busta
Stiamo entrando nel vivo dell’estate, il periodo nel quale la maggio parte dei lavoratori va in ferie o vorrebbe andarci, ma chi decide le ferie? Spetta al lavoratore scegliere quando andare in ferie per riposare o approfittare di occasioni per divertirsi? Oppure spetta al titolare decidere se e quando mandare in ferie un dipendente? Inoltre, quante sono le ferie maturate in un mese? Ed ancora, in quanto tempo si possono consumare i giorni di ferie maturate e non godute? Infine, cosa succede se le non rimangono in busta paga alcune ferie maturate e non godute?
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I casi previsti dalla Legge che contemplano la monetizzazione delle ferie maturate e non godute sono specifici e ben definiti:
- in caso di scioglimento del contratto di lavoro;
- nonché se il lavoratore è stato assunto a tempo determinato per una durata inferiore ad un anno;
- infine se il CCNL prevede una maturazione delle ferie superiore al minimo di Legge.
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Chi decide le ferie? Articolo 2109 del Codice Civile
L’articolo 2109 del Codice Civile sancisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie possibilmente continuativo; inoltre è l’imprenditore che stabilisce il periodo di ferie tenuto conto delle esigenze sia dell’impresa che degli interessi del lavoratore. La durata delle ferie è stabilita dalla legge (generalmente 4 settimane l’anno). L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
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Art. 10 D.Lgs. n.66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”
La disciplina stabilisce che:
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
- Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
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Le ferie maturate e non godute
Generalmente si maturano 4 settimane (28 giorni) di ferie nell’arco temporale di 12 mesi di lavoro prestato. Fatte salve diverse pattuizioni nella contrattazione collettiva, bisogna usufruire consecutivamente di almeno due settimane di ferie maturate; mentre le altre due settimane di ferie maturate vanno godute entro il termine massimo di 18 mesi dalla maturazione.
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Cosa succede se rimangono ferie maturate e non godute in busta? Le ferie si pagano?
L’indennità sostitutiva
Le ferie maturate e non godute dal lavoratore entro i termini di legge in alcuni casi possono essere convertite in una indennità sostitutiva.
L’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non sussiste se:
- il datore di lavoro dimostra di avere offerto al lavoratore un adeguato tempo per il godimento delle ferie;
- ma il lavoratore non ne usufruisce.
Dunque, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere proposto un periodo di godimento delle ferie al lavoratore, che decide di non accettare.
I titolari dell’attività, altrimenti detti “datori di lavoro” devono versare i contributivi INPS per le ferie maturate e non godute dai lavoratori nei 18 mesi; dunque, anche per le ferie maturate nel 2019 e non godute entro il 30 giugno 2021.
Diamo uno sguardo ad alcune sentenze.
Cassazione civile, sezione lavoro, n. 2496/18
…dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 C.c.
…l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella “mora del creditore”).
Cassazione civile, sezione lavoro, n. 15652/18
Si sostiene il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie e il diritto all’indennità sostitutiva in tutte le ipotesi in cui le ferie non sono state effettivamente fruite, atteso che non può desumersi una rinuncia dalla mancanza di una formale richiesta del dipendente.
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