La circolare INPS n. 54 del 17/04/2019 fornisce informazioni sull’agevolazione Garanzia Giovani 2019; c’è l’agevolazione Occupazione Giovani fino all’età di 35 anni !!
Roma, lì 23/04/2019 – Il PON IOG Garanzia Giovani 2019: incontro scontato tra imprese e giovani.
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Il Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n.581 del 28 dicembre 2018 ha prorogato al 31/12/2019 l’incentivo per l’assunzione degli iscritti a Garanzia Giovani. L’agevolazione comporta benefici contributivi per le assunzioni stipulate durante il 2019. Inoltre, c’è la possibilità di assumere beneficiando dell’agevolazione disoccupati fino ai 35 anni di età.
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Proroga del termine PON IOG+FSE
Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani”
NEET e non NEET
L’ANPAL annuncia, così, che l’incentivo resterà in vigore anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Oltre la parte della proroga si fa riferimento al Decreto Direttoriale n.3 del 2 gennaio 2018 ed al Decreto Direttoriale n.83 del 5 marzo 2018.
La circolare INPS n.54 17 aprile 2019 contiene indicazioni operative sull’incentivo, che è cumulabile, nel rispetto dei requisiti, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile; quest’ultimo, dunque, è previsto dall’articolo 1, comma 100, legge n.205 27 dicembre 2017. Le risorse messe a disposizione dell’incentivo sono state aumentate di 60 milioni, arrivando così a 160 milioni di euro.
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Garanzia Giovani 2019 NEET e l’art.1, c.100, Legge n.205 27/12/2017 non NEET
Comma 100. «Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»
Estratto della Legge di Bilancio 2019:esenzione totale per Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Possibile l’effetto combinato, in conseguenza di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio e l’incentivo Occupazione NEET. Dunque, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo diventa pari a 5.060 euro; infatti dagli 8.060€ (massimo incentivo Occupazione NEET) bisogna sottrarre i 3.000€ (massimo esonero Legge di bilancio).
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I giovani lavoratori ed i datori di lavoro ammessi
Quindi, a beneficiare dell’agevolazione per l’Asse “Occupazione Giovani NEET” sono i giovani dai 16 ai 29 anni di età che, inoltre, non sono inseriti in un percorso di studio o formazione. Mentre per l’Asse “Occupazione Giovani” esiste l’estensione a 35 anni d’età per l’incentivazione all’assunzione dei giovani non NEET (art.1, c.100, Legge n.205 27/12/2017).
I datori di lavoro e lavoratori che fanno parte dell’incentivo sono quelli che rispettano le indicazione fornite ai paragrafi 1, 2 e 3 della circolare INPS n. 48/2018.
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I contratti ammessi
L’incentivo può essere riconosciuto:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (valgono le precisazioni fornite nella circolare INPS n. 48/2018, paragrafo 5.1);
- l’incentivo è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione non fa differenza che il rapporto sia a tempo pieno od a tempo parziale. Invece non sono contemplate le assunzioni con contratto di lavoro domestico, lavoro intermittente e lavoro occasionale.
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo:
- i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- ed anche i casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
L’incentivo può essere concesso in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto.
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Incentivo Occupazione Giovani NEET: il vantaggio per le imprese!
L’incentivo è legato alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; quindi, sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo massimo è pari a 8.060,00 euro su base annua, riproporzionato su base mensile per dodici mensilità. Dunque, ha effetto sulla contribuzione datoriale, mensilmente, per 671,66 euro (€ 8.060,00/12); mentre, per i rapporti di lavoro iniziati e cessati nel corso del mese, la soglia va riproporzionata considerando 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Inoltre, nei rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine di decadenza fissato al 28 febbraio 2021.
L’erogazione dell’incentivo è subordinata alle seguenti condizioni:
- la regolarità contributiva;
- poi, l’applicazione di tutte le soluzioni a tutela delle condizioni di lavoro;
- inoltre, il rispetto degli accordi, dei contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali ed aziendali;
- infine, l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
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Incentivo Occupazione Giovani NEET fruito in de minimis (Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013) od oltre (articolo 7 decreto direttoriale n.3/2018)
L’incentivo è considerato aiuto in de minimis così come da Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Inoltre, è possibile superare tali limiti rispettando le condizioni dell’articolo 7 decreto direttoriale n.3/2018, quindi:
- l’assunzione deve comportare un aumento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);
- per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
- sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- in alternativa, non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- od anche, abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sia assunto in contesti con un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici dello Stato; ovvero, in settori economici con differenziale di almeno il 25% (D.interministeriale 28/11/2018, n. 420, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali).
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Procedura per accedere all’incentivo NEET
Il datore di lavoro inoltra una domanda preliminare all’INPS usando il modulo di istanza on-line “NEET” – “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”; quindi, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore destinatario dell’assunzione a tempo indeterminato;
- poi, la regione e la provincia di svolgimento della prestazione lavorativa;
- inoltre, la retribuzione mensile media, con i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- ed anche, l’aliquota contributiva datoriale che beneficia dello sgravio;
- infine, se s’intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.
👉 Il modulo è accessibile, previa autentificazione, seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
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Le verifiche INPS
L’INPS, attraverso i sistemi informativi:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- poi, calcola l’importo dell’incentivo sulla base dell’aliquota contributiva datoriale indicata;
- inoltre, verifica se c’è la copertura finanziaria;
- infine, informa sulla prenotazione dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore.
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