È passato in giudicato: il lavoratore può astenersi dal lavorare nelle festività infrasettimanali
Roma, lì 23 luglio 2019 – Il datore di lavoro non può imporsi, così il lavoratore può astenersi dal lavorare nelle festività infrasettimanali senza reciproco accordo.
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La Cassazione ha emesso la sentenza che impedisce la decisione unilaterale del datore di lavoro e, quindi, pone al centro la disponibilità del lavoratore. Infatti, anche se alla base della decisione del titolare ci sono esigenze imprenditoriali non è possibile obbligare il dipendente a lavorare nelle festività infrasettimanali; dunque, per concretizzarsi la fattispecie di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali il datore di lavoro deve accordarsi col lavoratore.
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La Sentenza della Cassazione stabilisce che
il lavoratore può astenersi dal lavorare nelle festività infrasettimanali
Entrando più nel profondo della questione, la Legge n.260 del 1949 detta le linee guida delle festività; il lavoratore ha il diritto di rifiutare il diktat del datore di lavoro ed anche eventuali disposizioni avverse della contrattazione collettiva.
L’ultima sentenza ad avallare ed avvalorare tale disposizione è la n.18887 2019 della Corte di Cassazione. Leggendo quanto scritto tra le ragioni della decisione emerge che:
- il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n.21209);
- inoltre, si può rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004);
- ed anche che la rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da 00.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005).
Per quanto contenuto nella sentenza il datore di lavoro può solo proporre e non imporre al lavoratore di prestare attività nelle festività infrasettimanali (Legge 260/49); quindi, il lavoratore non è passibile di alcuna penalità nel caso rifiuti la proposta del datore di lavoro (sono previste sanzioni nel caso tentasse di forzare la mano).
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