Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto

Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto

 

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Emendamento al DL “Crescita”: dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto elettriche

 

Roma, lì 22 maggio 2019 – Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto L5e, L6e, L7e, L3e>11Kw.

 


Viene dal M5S l’emendamento al DL Crescita che prevede dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto. Quindi il provvedimento rappresenta uno stimolo per il mercato dei veicoli spinti da un motore elettrico. Il sistema per accedere al beneficio è ancora quello della rottamazione; dunque di tratta di un sensibile sconto sul listino, con tetto massimo, variabile in presenza di veicolo da dismettere.


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Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto con motore elettrico

L’emendamento al Decreto Legge Crescita, che porta la firma del Movimento 5 Stelle, introduce novità nel mercato delle auto nonché delle moto elettriche da settembre; infatti, prevede che dal 01 settembre 2019 vengano incentivati gli acquisti delle auto e moto elettriche con il sistema della rottamazione.

Le categorie di veicoli interessate dal provvedimento sono quelle classificate dall’ACI con le sigle:

  • L5e;
  • ed anche L6e;
  • inoltre L7e;
  • o, se di potenza superiore a 11 Kw, anche della categoria L3e.

ACI: Art.47 Classificazione dei veicoli

Classificazione ACI sulla base del nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  • a) veicoli a braccia;
  • b) veicoli a trazione animale;
  • c) velocipedi;
  • d) slitte;
  • e) ciclomotori;
  • f) motoveicoli;
  • g) autoveicoli;
  • h) filoveicoli;
  • i) rimorchi;
  • l) macchine agricole;
  • m) macchine operatrici;
  • n) veicoli con caratteristiche atipiche.

Classificazione internazionale dei veicoli

I veicoli a motore ed anche i loro rimorchi, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati in base alle categorie internazionali:

  • L1e:

veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

  • L2e:

veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

  • L3e:

veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

  • L4e:

veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

  • L5e:

veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

  • L6e:

quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e’inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i veicoli elettrici,  la  cui velocità massima per costruzione  è inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del motore  è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;

o  la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.

Tali veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

  • L7e:

i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima netta del motore è inferiore o uguale a 15  kW.

Tali  veicoli  sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Dunque gli incentivi rientrano tra quelli alla rottamazione e:

  • potranno valere fino a 3.000 euro;
  • sull’acquisto di micro car e moto elettriche;
  • consegnando un veicolo tradizionale categoria L1e ed L3e euro 0,1, 2;
  • purché di proprietà da almeno 12 mesi.

La misura degli incentivi con o senza rottamazione

In caso di rottamazione il contributo sarà pari al:

  • 30% del valore del veicolo elettrico acquistato;
  • e fino ad un tetto massimo di 3000 euro.

Invece, per coloro che non hanno veicoli da consegnare per la rottamazione è possibile ricevere un incentivo:

  • del 20% del prezzo di listino;
  • e fino ad un limite massimo di 2000 euro.

Altre notizie di economia nella pagina del sito.

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".