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Emendamento al DL “Crescita”: dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto elettriche
Roma, lì 22 maggio 2019 – Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto L5e, L6e, L7e, L3e>11Kw.
Viene dal M5S l’emendamento al DL Crescita che prevede dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto. Quindi il provvedimento rappresenta uno stimolo per il mercato dei veicoli spinti da un motore elettrico. Il sistema per accedere al beneficio è ancora quello della rottamazione; dunque di tratta di un sensibile sconto sul listino, con tetto massimo, variabile in presenza di veicolo da dismettere.
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Dal 01 settembre 2019 incentivi per mini auto e moto con motore elettrico
L’emendamento al Decreto Legge Crescita, che porta la firma del Movimento 5 Stelle, introduce novità nel mercato delle auto nonché delle moto elettriche da settembre; infatti, prevede che dal 01 settembre 2019 vengano incentivati gli acquisti delle auto e moto elettriche con il sistema della rottamazione.
Le categorie di veicoli interessate dal provvedimento sono quelle classificate dall’ACI con le sigle:
- L5e;
- ed anche L6e;
- inoltre L7e;
- o, se di potenza superiore a 11 Kw, anche della categoria L3e.
ACI: Art.47 Classificazione dei veicoli
Classificazione ACI sulla base del nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.
Classificazione internazionale dei veicoli
I veicoli a motore ed anche i loro rimorchi, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati in base alle categorie internazionali:
-
L1e:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
-
L2e:
veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
-
L3e:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
-
L4e:
veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
-
L5e:
veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
-
L6e:
quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e’inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;
o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
-
L7e:
i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
Dunque gli incentivi rientrano tra quelli alla rottamazione e:
- potranno valere fino a 3.000 euro;
- sull’acquisto di micro car e moto elettriche;
- consegnando un veicolo tradizionale categoria L1e ed L3e euro 0,1, 2;
- purché di proprietà da almeno 12 mesi.
La misura degli incentivi con o senza rottamazione
In caso di rottamazione il contributo sarà pari al:
- 30% del valore del veicolo elettrico acquistato;
- e fino ad un tetto massimo di 3000 euro.
Invece, per coloro che non hanno veicoli da consegnare per la rottamazione è possibile ricevere un incentivo:
- del 20% del prezzo di listino;
- e fino ad un limite massimo di 2000 euro.
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