Le prestazioni a sostegno del reddito ed i soggetti senza fissa dimora
Roma, lì 09 luglio 2019 – Arrivano i chiarimenti INPS sulle prestazioni assistenziali a sostegno del reddito ai soggetti senza fissa dimora.
Essere “irreperibili” o “senza fissa dimora” comporta la cancellazione dall’anagrafe comunale e, quindi, la perdita del diritto di: voto; poi ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento; nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria. Inoltre, comporta la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito. Ma l’INPS ha pubblicato importanti indicazioni relative alle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati “irreperibili” sia a quelli “senza fissa dimora”.
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Ma quali sono le prestazioni a sostegno del reddito che si perdono?
Innanzi tutto bisogna premettere che le prestazioni a sostegno del reddito si distinguono in:
- prestazioni previdenziali, normalmente non prevedono il requisito della residenza;
- ed anche prestazioni assistenziali, generalmente sono erogate ai soggetti residenti.
Le istruzioni INPS: prestazioni assistenziali a sostegno del reddito interessate dalla condizione di irreperibilità o senza fissa dimora
Genitorialità: bonus asili nido e assegno di natalità
La residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano rappresenta un requisito fondamentale ai fini dell’ottenimento dell’assegno di natalità e del bonus asilo nido. Quindi, anche nel caso in cui sia già in corso l’erogazione della prestazione, è prevista l’interruzione dei pagamenti. Inoltre, qualora risulti che l’utente abbia percepito degli importi non spettanti per irreperibilità/assenza di fissa dimora è previsto il recupero di tutte le somme eventualmente già liquidate.
ANF Comuni e assegno maternità Comuni
Compete al Comune verificare, in sede di istruttoria della domanda, i requisiti previsti dalla normativa; il Comune è l’ente certificatore del dato relativo alla residenza ed è, quindi, la parte deputata al suo controllo. Dunque, come conseguenza, tra i beneficiari non dovrebbero essere presenti casi di irreperibilità o di assenza di fissa dimora; ma nell’ipotesi si verifichi la suddetta situazione la prima parte interessata sarà proprio il Comune “erogatore”, al quale inviare apposita comunicazione.
Cosa succede per la NASpI e la DIS-COLL?
Per la NASpI e la DIS-COLL è stato previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità; infatti, i disoccupati devono dare la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle proposte provenienti dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni ed anche il rischio di perdita dello stato di disoccupazione.
L’ANPAL con la nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018 e con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018, ha chiarito che i Centri per l’impiego possono
“procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.”
Dunque, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce un impedimento all’ottenimento della NASpI e della DIS-COLL.
Assegno di maternità
L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, nonostante rientri tra le prestazioni previdenziali, ha come requisito la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quindi se alla data dell’evento (nascita/affidamento) sussistesse una condizione di irreperibilità o senza fissa dimora la domanda sarebbe respinta.
I chiarimenti INPS: sulle prestazioni a sostegno del reddito ai soggetti irreperibili o senza fissa dimora
L’INPS, fa seguito alle istruzioni sopra citate, fornisce chiarimenti per la corretta gestione delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito:
- riferite ai soggetti dichiarati irreperibili;
- nonché a quelli senza fissa dimora.
Soggetti irreperibili o senza fissa dimora e residenza fittizia
Le persone senza fissa dimora, non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza nel Comune; quindi, tali soggetti possono ottenere una residenza “fittizia” nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio.
Un requisito fondamentale per l’ottenimento:
- delle prestazioni assistenziali a sostegno del reddito;
- ed anche dell’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato);
è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.
Dunque, anche le persone senza fissa dimora purché iscritte all’anagrafe comunale hanno diritto di fruire di tali prestazioni a sostegno del reddito.
Questo, quanto contenuto nel messaggio INPS del 4 luglio 2019, n. 2521,
La residenza fittizia
Le persone senza fissa dimora hanno il diritto di ottenere una residenza fittizia nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio; ma bisogna avere ottemperato agli obblighi dell’articolo 2, comma 3, della legge 24/12/1954 n.1228, modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15/07/2009 n. 94.
comma 38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e’ sostituito dal seguente:
“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita“.
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