L’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due alternative al congedo parentale cioè l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per sostenere gli oneri relativi agli asili nido.
Nello specifico, esaminando uno alla volta gli elementi fondamentali, le prestazioni alternative offrono la possibilità:
- per la madre lavoratrice di richiedere,
- al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi,
- in alternativa al congedo parentale,
- un contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia,
- per un massimo di 6 mesi.
Dal 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato come previsto per il Libretto Famiglia.
Congedo parentale, le due alternative: cosa si intende per madre lavoratrice?
l contributo è rivolto a madri lavoratrici:
- dipendenti pubbliche o private;
- iscritte alla Gestione Separata;
- libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate.
Incluse:
- coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
- artigiane ed esercenti attività commerciali;
- imprenditrici agricole a titolo principale;
- pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 66, c.1, D.Lgs 26/03/2001 n. 151).
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti richiamati.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici:
- esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che non hanno diritto al congedo parentale;
- in fase di gestazione;
- ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata).
Congedo parentale, le due alternative: quando fare la domanda?
La domanda si presenta al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi.
Al momento della presentazione della domanda:
- è necessario trovarsi ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità;
- non si deve aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
In altre parole:
- deve essere concluso il periodo di fruizione dell’indennità di maternità;
- non deve essere decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (adozione e affidamento) del minore;
- si deve avere ancora almeno un mese di congedo parentale a cui poter rinunciare.
Congedo parentale, le due alternative: quanto dura l’agevolazione?
Il contributo è erogato per massimo sei mesi (vengono considerati solo i mesi interi), in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale.
Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
Per mese interi deve intendersi un mese continuativo di congedo, 2 esempi:
- se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese; i residui 29 giorni potranno essere utilizzati solo come congedo parentale;
- se una lavoratrice dipendente ha fruito di cinque mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.
Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori; anche ai fini del contributo in questione è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
Congedo parentale, le due alternative: quanto spetta?
L’importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.
Per le lavoratrici part-time il contributo è riproporzionato alla minore entità della prestazione lavorativa.
Il contributo per l’asilo nido viene erogato:
- con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre;
- esclusivamente se la struttura scelta dalla madre e presente nell’elenco pubblicato sul sito INPS.
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia.
Congedo parentale, le due alternative: come si attivano?
Per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di appropriazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori devono registrarsi alla piattaforma Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto famiglia.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
- direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali;
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS e anche in tal caso è necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali;
- tramite intermediari di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- enti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, e s.m.i.
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