Con la Circolare n. 68 11/05/2018 INPS l’ Assegno al Nucleo Familiare adegua i redditi all’inflazione 2016-2017.
La novità ha effetto sulla corresponsione della prestazione per periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
Assegno al Nucleo Familiare: premessa
L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie, sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio.
Con il D.Lg. n.153 del 13/05/1988 sono state introdotte le linee guida per l’Assegno al Nucleo Familiare, pur lasciando alcuni riferimenti al precedente D.P.R. n. 797 del 30/05/1955.
Si è stabilito sin da subito, tra l’altro, che:
- l’Assegno al Nucleo Familiare doveva considerarsi non soggetto a tassazione IRPEF;
- l’Assegno al Nucleo Familiare non poteva essere erogato nel caso di somma dei redditi da lavoro dipendente inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare(di fatto riconoscendo l’ANF anche in presenza del 30% di redditi diversi da quelli assimilati al lavoro dipendente).
- il reddito di riferimento venisse rivalutato annualmente per recuperare l’effetto dell’inflazione.
Assegno al Nucleo Familiare: rivalutazione redditi di riferimento
La misura della rivalutazione segue la variazione percentuale dell’indice ISTAT (sui prezzi al consumo) intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Le tabelle rivalutate sono a disposizione sul sito INPS sotto forma di foglio elettronico da scaricare.
Assegno al Nucleo Familiare: come funziona
Il lavoratore dipendente presenta il modello SR16 al proprio datore di lavoro.
Anche dopo la risoluzione del rapporto (con prescrizione di cinque anni), il datore di lavoro deve erogare l’assegno per il periodo lavorato alle proprie dipendenze.
L’INPS eroga l’Assegno al Nucleo Familiare, per tramite del datore di lavoro, per mezzo della busta paga.
Se il richiedente è lavoratore domestico, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va inviata online registrandosi e d accedendo al portale INPS.
Nel suddetto caso è direttamente l’INPS che paga l’importo dell’assegno tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto e qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni.
Il diritto all’ Assegno al Nucleo Familiare cessa alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Assegno al Nucleo Familiare: gli elementi determinanti
L’importo dell’assegno è calcolato in base:
- alla tipologia del nucleo familiare;
- al numero dei componenti;
- al reddito complessivo del nucleo.
L’assegno al nucleo familiare spetta a:
- lavoratori dipendenti, agricoli, domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Il nucleo familiare può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Assegno al Nucleo Familiare: eccezioni nucleo familiare
Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- la parte di un’unione civile sciolta dall’unione medesima;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli di genitori naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli maggiorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.
Assegno al Nucleo Familiare: lavoratori extracomunitari
Hanno diritto all’ assegno al nucleo familiare (esclusi extracomunitari con contratto di lavoro stagionale) :
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
Assegno al Nucleo Familiare: ulteriori casi di nucleo familiare
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabile.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/unione civile può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
Assegno al Nucleo Familiare: quale redditi?
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno al nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
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