Esenzione ticket 2019: per reddito, patologia, invalidità
Agevolazione INPS: esenzione ticket 2019 per patologia, malattia rara, invalidità (Legge 104) e reddito ( codici e01, e02, e03, e04 )
Roma, 12 Febbraio 2019 – L’esenzione ticket 2019 per reddito, patologia cronica, malattia rara ed invalidità.
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Il ticket rappresenta il corrispettivo che il Servizio sanitario nazionale (SSN) chiede per fornire alcune prestazioni; quali sono, dunque, i servizi di assistenza soggetti a ticket? Quali sono i casi di esenzione ticket? Ecco cosa riporta la normativa vigente.
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Quando si parla di ticket ci si riferisce ai servizi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che hanno visto il loro esordio nel lontano 2001; infatti, il primo elenco fa riferimento al DPCM 29 novembre 2001.
Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha aggiornato quanto stabilito nel 2001; quindi, da oltre due anni il suddetto DPCM rappresenta il punto di incontro tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche. Dunque, l’ammontare dei ticket differisce da regione a regione poiché di competenza delle autorità locali. Ad occuparsi dell’aggiornamento dei servizi LEA è la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.


Per accedere ai servizi di assistenza è necessario presentare la Tessera Sanitaria (TS), che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
Per andare incontro al cittadino l’8 Ottobre 2018 è stato pubblicato un opuscolo sulle liste d’attesa.
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Esenzione ticket 2019 per reddito e01 – e02 – e03 – e04
Non tutti sono obbligati a pagare il ticket, infatti sono esenti:
- le persone di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01);
- inoltre, i disoccupati e familiari a carico con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31, elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02);
- poi i percettori di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03);
- ed infine, i percettori di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04).
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Esenzione ticket 2019 per patologia cronica o invalidante
Alcune esenzioni ticket sono correlate ad patologie croniche o invalidanti, consultabili sul sito del Ministero della Salute.
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Affiché il diritto all’esenzione ticket venga riconosciuto è necessario che la malattia venga certificata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; inoltre, sono valide:
- le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- oppure la copia della cartella clinica rilasciata dalle commissioni mediche degli ospedali militari;
- ma anche la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
- infine, la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.
Inoltre sono esenti ticket le prestazioni relative all’accertamento, il trattamento e il monitoraggio delle malattie rare.
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Esenzione ticket 2019 per invalidità (Legge 104)
L’esenzione ticket spetta anche alle persone alle quali sia stata riconosciuta un’invalidità (DM 1 febbraio 1991 art.6). L’agevolazione può riguardare tutte le prestazioni specialistiche o le sole prestazioni correlate alla patologia invalidante. Hanno diritto all’esenzione totale ticket per invalidità:
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- poi, gli invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- anche i ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordi;
- inoltre, gli invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza;
- e gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI alla VIII;
- ed ancora gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia;
- quindi anche gli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra);
- infine, le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Hanno diritto all’esenzione ticket solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- ed anche coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
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È l’Azienda Sanitaria locale a rilasciare il certificato di esenzione, su richiesta dell’interessato in possesso dell’attestazione di riconoscimento dell’invalidità.
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