La Fattura elettronica non esclude la copia cartacea: cosa dice la normativa
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Roma, 13/01/2019 – La recente introduzione della fattura elettronica non esclude la copia cartacea.
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Attenzione‼ Vi spieghiamo le differenze tra le due fatturazioni e perché la fattura elettronica non esclude la copia cartacea.
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Fattura elettronica non esclude la copia cartacea: quali sono le differenze?
La fattura elettronica necessita di un pc, tablet od anche smatphone; inoltre è obbligatorio trasmetterla tramite il Sitema di Interscambio (SdI) quindi è necessario avere un collegamento internet stabile.
Da tanti anni chi lavora in amministrazione usa il pc anche per emettere e spedire buona parte della documentazione, tra la quale anche le fatture; ma la fattura cartacea è possibile emetterla anche usando i modelli preimpostati ed a mano, in forma libera. Senza alcun dubbio le fatture cartacee consentono maggiore flessibilità ed i dati sono protetti perché spesso la consegna avviene a mano o comunque senza intermediari.
Invece non sono mancate le critiche al Sitema di Interscambio (SdI) da parte del Garante della privacy ed anche dalla Codacons e commercialisti; infatti, nonostante il servizio sia già in funzione, tengono banco i rischi di protezione dati e la connessione balbettante dell’Agenzia delle Entrate.
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Fattura elettronica non esclude la copia cartacea: chiarimenti
L’esonero dalla fatturazione elettronica che comporta l’emissione della fattura cartacea riguarda i soggetti con partita Iva che operano in regime agevolato; inoltre riguarda quelli che rientrano nel regime forfettario. Ma chi opera in tali regimi, comunque ha la facoltà di utilizzare la fattura elettronica.
L’operatore Iva è tenuto all’emissione della fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali, il cosìddetto Business to Consumer (B2C). Ma l’Agenzia delle Entrate dispone che l’operatore Iva, nel caso fatturi a:
- consumatori;
- oppure ad operatori in regime agevolato;
- ma anche a quelli in regime forfettario;
deve emettere e consegnare una fattura cartacea, sempre che il cliente non rinunci; inoltre, deve avvisare il cliente che comunque esiste un’originale della fattura cartacea sotto forma di fattura elettronica inviata tramite SdI.