L’emissione della Fattura Elettronica sarà obbligatoria dal 2019: cos’è? come funziona?
Dopo l’ultima proroga la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 2019 ed i titolari di partita I.V.A. stanno ancora affrontando numerosi dubbi; infatti a partire dal 1 Gennaio 2019 non saranno più ammesse fatture cartacee ed in molti ci chiedono informazioni.
La Fattura Elettronica sarà obbligatoria dal 2019. Le soluzioni gratuite.
L’Agenzia delle Entrate mette, dunque, a disposizione 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:
- prima di tutto un accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- poi un software scaricabile su PC per la predisposizione per poi collegarsi al portale “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione;
- infine un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae.
La Fattura Elettronica sarà obbligatoria dal 2019 e l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione l’App FATTURAe.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tra soggetti residenti in Italia, è prevista solo fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha deciso di agevolare i contribuenti ed infatti ha messo a disposizione l’App FATTURAe installabile sia su Android che iOS; attraverso l’App è possibile preparare ed inviare una fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI).
Il primo passo consiste nel decidere dove mantenere i dati della fattura elettronica scegliendo tra:
- la memoria sul profilo cloud personale (icloud per iOS o google drive per Android);
- o la memoria del dispositivo utilizzato (PC, tablet, smartphone).
L’App può essere utilizzata da soggetti possessori di partita I.V.A. ed anche di credenziali Fisconline, Entratel o Spid. Si tratta di una procedura monoutente e quindi che non può essere utilizzata da intermediari per conto dell’utente.
La Ricevuta Fiscale, lo Scontrino Fiscale e l’esonero dall’emissione della Fattura Elettronica.
Tutti i titolari di partita I.V.A. che effettuano operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, sono obbligati all’emissione:
- della ricevuta fiscale;
- o dello scontrino fiscale;
a norma articolo n.22 D.P.R. 633/72. Sono previsti anche specifici casi di esclusione dall’obbligo di certificazione per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni:
- art. 3, comma 147, lett. e) legge 549/95*,
- e DPR 696/96).
In tale situazione i commercianti al minuto devono:
- comprare un Registratore telematico,
- scegliere telematicamente l’opzione sul portale “Fatture e Corrispettivi“,
- inviare giornalmente e telematicamente i dati dei corrispettivi.
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano:
- nel cosiddetto regime di vantaggio,
- o nel cosiddetto regime forfettario.
Le operazioni “non soggette” ad I.V.A. per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento:
- l’annotazione “inversione contabile” per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi verso un soggetto passivo in altro Stato dell’Unione Europea;
- invece l’annotazione “operazione non soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso un soggetto stabilito fuori dall’Unione Europea.
Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, bisognerà indicare le seguenti nature:
- per l’inversione contabile: N6,
- o per l’operazione non soggetta: N2.
La Fattura Elettronica sarà obbligatoria dal 2019 e l’Agenzia delle Entrate ha creato il Sistema di Interscambio (SdI).
Un utente che deve riceve le fatture elettroniche può decidere di registrarsi in modo tale che il Sistema di Interscambio recapiterà le fatture automaticamente. I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all’interno di un QR code; quindi il Sistema di Interscambio ha una funzione tipo quella del postino, cioè consegna la fattura al destinatario avvisando il mittente con una ricevuta.
Inoltre il Sistema di Interscambio verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali:
- art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
- nonché l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera ricevere la fattura;
- la partita I.V.A. del fornitore e quella del cliente (od il Codice Fiscale) siano esistenti.
La Fattura Elettronica sarà obbligatoria dal 2019 e chi non si adegua sono previste sanzioni.
Se la fattura è predisposta ed inviata al cliente:
- in forma diversa da quella XML,
- ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio,
tale fattura si considera non emessa, con:
- conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore,
- e poi l’impossibilità di detrazione dell’I.V.A. a carico del cliente.
*Art. 3, comma 147, lett. e) legge 549/95:
escludere l’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell’ipotesi in cui tali adempimenti risultino:
- gravosi
- e privi di apprezzabile rilevanza
ai fini del controllo; ed escludere anche l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione si emetta la fattura.
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