Feste 2020 vacanze di natale e capodanno

Feste 2020 di Natale e Capodanno zona rossa e ristori

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Nuovo DPCM di Conte: Feste 2020 di Natale e Capodanno con Italia in zona rossa e arancione, arriveranno ristori per attività

Roma, lì 19 dicembre 2020 – Nuovi divieti nonché pacchetto ristori per le Feste 2020 di Natale e Capodanno.


Ultima conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte a Palazzo Chigi sulle misure urgenti, per il contenimento dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19, durante il periodo festivo; dunque è in vigore da oggi il Decreto Legge 18 dicembre 2020 numero 172 sulle Feste 2020 di Natale e Capodanno.


Rimangono in vigore le disposizioni già introdotte dal decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 sugli spostamenti fino al prossimo mercoledì, 23 dicembre; poi, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, avrà effetto il nuovo testo.

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DPCM 18 dicembre 2020 n.172
Feste 2020 di Natale e Capodanno: zone rosse

Il riferimento è il DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse” e “zone arancioni“.

 

28
Dicembre
29
Dicembre
30
Dicembre
04
Gennaio

Tratti salienti giorni arancioni
si agli spostamenti tra comuni ma con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, fino a 30 chilometri dai relativi confini; invece no agli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.


24
Dicembre
25
Dicembre
26
Dicembre
27
Dicembre
31
Dicembre
01
Gennaio
02
Gennaio
03
Gennaio

In generale dal 24 dicembre al 6 gennaio


Tratti salienti giorni rossi
si allo spostamento verso una sola abitazione privata, ma nella medesima regione, una sola volta al giorno, fra le ore 05,00 e le ore 22,00; inoltre si all’accoglienza in casa di due ospiti accompagnati conviventi: minori di anni 14 sui quali si esercita potestà genitoriale e persone disabili / non autosufficienti.

Attività motoria possibile in prossimità della propria abitazione, mentre attività sportiva possibile all’aperto se in forma individuale.

Chiese e luoghi di culto aperti fino alle ore 22:00.

Chiusi negozi, centri estetici, bar, ristoranti, invece saranno aperti supermercati, vendita di beni alimentari e prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Infine asporto garantito fino alle 22, mentre la consegna a domicilio non ha restrizioni.

Infine previsti 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; anche in quest occasione dovranno accusare un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute; dunque tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto dal cosiddetto “decreto rilancio” (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).


 

Testo originale ed integrale DECRETO LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Articolo 1 Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo:

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  nei  giorni  festivi   e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021
sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono
altresì consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  è  altresì
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già  conviventi,  oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potestà
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per
quanto non previsto nel presente  decreto,  le  misure  adottate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di
quelle del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158,  è  sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 

Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione:

 1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati  dalle  misure  restrittive   introdotte   dal   presente
decreto legge per contenere la diffusione  dell'epidemia  «Covid-19»,
è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo  di
455 milioni di euro per l'anno 2020 e di  190  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a favore dei soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto.  Il  contributo  non  spetta  ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  dicembre
2020. 
  2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai  soggetti
che hanno già beneficiato del contributo  a  fondo  perduto  di  cui
all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia  delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 
  3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020. 
  4. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge n. 34 del 2020. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  a
valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge  9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo  1,  comma  1,
del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154.  Ai  fini  dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  può  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  è
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


In sintesi:

Eccetto che per lavoro, necessità ed anche salute:

  • vietati gli spostamenti tra regioni dal 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021;
  • inoltre vietati gli spostamenti tra comuni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021.

 

Allegato 1 codici ATECO ristorati

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".