Gestioni previdenziali funzionari pubblici. L’INPS con la Circolare n.72 del 23/05/2018 ribadisce la necessità di armonizzare la prassi applicativa nell’ambito delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto.
La Circolare fornisce chiarimenti, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, sull’applicazione dell’articolo 38 Legge n.488 del 23/12/1999;la disciplina si applica anche ai docenti universitari.
La trattazione si riferisce in particolare ai casi di:
- sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
- abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
- restituzione della contribuzione regionale.
Inoltre vengono fornite:
- per gli iscritti alla Gestione Pubblica le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell’iscritto;
- per gli iscritti alla Gestione credito e alla Gestione ex ENPDEP le nuove indicazioni per il versamento dell’intera contribuzione da parte del datore di lavoro.
Come primo punto la circolare evidenzia la necessità di chiarimenti a seguito della soppressione dell’INPDAP con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS (articolo 21 decreto legge n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22/11/2011).
Gestioni previdenziali funzionari pubblici: introduzione all’art.38 Lg.488/1999
Successivamente, per favorire la disamina delle varie problematiche relative alle gestioni previdenziali, introduce l’articolo 38 della legge n. 488/1999.
Il primo comma del richiamato articolo 38 stabilisce che “I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica”.
Inoltre stabilisce che per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni previdenziali private il versamento della “quota a carico” deve essere effettuato, da parte dell’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita l’aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.
Ne consegue che per l’anno 2017 il versamento della “quota a carico” per gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali scadrà il 30 ottobre 2018.
Successivi chiarimenti sulle Gestioni previdenziali funzionari pubblici, l’indice:
2.2 La maturazione del diritto a un vitalizio o incremento di pensione
3. Il regime della quota a carico prevista dall’articolo 38 della legge n.488/1999 a fronte delle riforme regionali
3.1 Il regime della quota a carico nel caso di sostituzione della prestazione pensionistica
3.2 Il regime della quota a carico nel caso di abrogazione del “regime assicurativo regionale”
3.3 Il regime della quota a carico nel caso di rinuncia al regime assicurativo regionale
4. Riepilogo delle modalità di presentazione della domanda di accredito figurativo e versamento della “quota a carico” di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999
4.1 Gestione dipendenti pubblici (iscritti CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CPTS)
4.2 Gestione privata (iscritti AGO e fondi speciali)
5. Aspettativa docenti universitari per mandato elettivo
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