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La regolarizzazione dei bitcoin in Italia compie un passo determinante. I possessori di criptovalute dovranno inserirle all’interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. La svolta è arrivata dopo una risposta data dalle Agenzie delle entrate ad un contribuente.
Bitcoin: arriva la svolta
Un contribuente ha posto un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in vista delle imminenti scadenze dichiarative. E’ possibile tassare i bitcoin? La domanda ha trovato risposta in un documento pubblicato dalla Direzione Regionale della Lombardia che ha emanato un principio cardine. I bitcoin devono essere trattati alla stregua di una valuta estera tradizionale. Ciò significa che si applicano le stesse regole di tassazione per redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione “a pronti” di valuta estera emessa da una Banca Centrale.
Bisogna ricordare che i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d’imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.
L’applicazione in chiave bitcoin
Se traduciamo il discorso sulle valute estere in ottica criptovalute i conti correnti diventano i wallet, mentre il tasso di cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, corrisponde al rapporto di cambio tra valuta virtuale ed Euro. La plusvalenza sarà conteggiata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili): il valore così calcolato dovrà essere dichiarato nel quadro RT del Modello Unico PF e tassato con imposta sostitutiva al 26%.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, considerando l’investimento in bitcoin come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, l’utilizzo di un wallet tramite un intermediario non residente “custode” della chiave privata di accesso al portafoglio elettronico potrebbe configurare l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’Agenzia chiarisce, infine, che il possesso di bitcoin non genera alcun obbligo di versamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe), in quanto il possesso di valuta virtuale non può essere assimilato a depositi e conti correnti di “natura bancaria”.