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Chi può richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile?
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Fasi del processo di riconoscimento dell’invalidità civile
Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di due fasi: la fase sanitaria e la fase amministrativa. Nella prima fase, si accerta il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente. La seconda fase, invece, è diretta alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto.
Requisiti per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS
Per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%. Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche progressive (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie organiche o dismetaboliche o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se minori di anni 18. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è, quindi, di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinato in base alla tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Come avviare il processo di accertamento dell’invalidità civile
Per avviare il processo di accertamento dell’invalidità civile, l’interessato deve prima di tutto recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Il certificato medico introduttivo deve attestare le infermità invalidanti e deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, i dati clinici (anamnesi, obiettività), la diagnosi con codifica ICD-9, l’indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento), l’indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto, indicazione di eventuali patologie gravi, indicazione della finalità del certificato, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Invalidità civile – la trasmissione online dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati
Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
Ottenuto il certificato medico la domanda va presentata attraverso il servizio online. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.
Invalidità, ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o del domicilio alternativo eventualmente indicato. Il soggetto, anche per il tramite d soggetti abilitati potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, potendo scegliere:
- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie;
- entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.
In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta e ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
L’accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), integrata da un medico dell’INPS, la cui composizione varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda dalla richiesta del riconoscimento delle diverse invalidità.
Dopo gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita firmato da almeno tre medici (incluso eventualmente il rappresentante di categoria). Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS che può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta. La documentazione sanitaria presentata dal soggetto al momento della visita viene acquisita agli atti della ASL e potrà essere richiesta, in caso di necessità, dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS.
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l’altra con il solo giudizio finale. L’invio avviene tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.
Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche, la Commissione Medica Superiore (CMS) effettua un monitoraggio a campione o su segnalazione dei Centri medici dell’INPS. Gli accertamenti disposti dalla CMS, anche successivamente all’invio del verbale al cittadino possono prevedere un riesame della documentazione sanitaria agli atti o una visita diretta.
Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.
Scopri quali sono le patologie escluse dal procedimento di controllo di revisione INPS!
PATOLOGIA E/O MENOMAZIONE | CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA | |
1 | Insufficienza cardiaca in classe NHYA refrattaria a terapia |
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2 | Trattamento continuo ossigenoterapia o ventilazione meccanica |
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3 | Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile |
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4 | Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da Sindrome da talidomide. |
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5 | Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. |
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6 | Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica. |
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7 | Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati |
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8 | Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)
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9 | Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. |
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10 | Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione |
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11 | Deficit totale della visione |
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12 | Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia |
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Le patologie escluse dal controllo INPS: ecco l’elenco completo
Il controllo INPS sulle patologie escluse
L’INPS ha pubblicato un elenco di patologie escluse dal procedimento di controllo per la gestione delle revisioni di invalidità civile. Tra queste, l’insufficienza cardiaca in classe NHYA refrattaria a terapia, il trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, la perdita della funzione emuntoria del rene in trattamento dialitico non trapiantabile e altre ancora.
Il nuovo verbale di revisione digitale
L’INPS ha introdotto una novità per i rinnovi dell’invalidità civile: un verbale di revisione digitale che replica quello scaduto ma con una nuova data di revisione, che può essere prorogata, annullata o esonerata. Il verbale verrà spedito all’utente automaticamente, sostituendo quello scaduto.
Mancata visita di revisione: cosa succede
Se un soggetto convocato per la visita di revisione non si presenta, la sospensione della prestazione economica avverrà dalla data della convocazione stessa. L’assenza alla visita di revisione determinerà la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle strutture territoriali. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.
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