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Detrazione assicurazione auto nel 730 2018 possibile? cosa consente di “scaricare” l’Agenzia delle Entrate?
Nonostante ci si trovi agli inizi di Luglio sono ancora molti i dubbi relativi alla dichiarazione in particolare alla detrazione assicurazione auto nel 730 2018.
Coloro che si fanno assistere da un commercialista, centro assistenza fiscale od in generale da un intermediario sono soliti consegnare tutti i documenti dell’anno.
L’assistenza fiscale non fa venire meno il sopraggiungere di tanti dubbi che proseguono anche dopo l’elaborazione della dichiarazione.
Capita spesso che gli utenti si rivolgano agli intermediari per ricevere rassicurazioni del tipo:
“Vi ho portato anche … , va bene?”
“Avete considerato le spese di … ?”,
“Mi avete detratto … ?”.
Anche per il valore che rappresenta sicuramente una voce di pagamento pesante per il portafogli, molte domande riguardano la detrazione assicurazione auto nel 730.
Detrazione spese assicurazione auto nel 730: le istruzioni fiscali
Al fine di dissipare ogni dubbio è necessario fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate che trattano esclusivamente le voci rientranti nella dichiarazione.
Le quote di SSN non concorrono più ad abbattere la tassazione ma esistono altre spese che possono essere prese in considerazione per la determinazione dell’imposizione.
La detrazione è un meccanismo che consente di diminuire l’imposta dopo avere applicato una percentuale alla spesa sostenuta.
Non esiste una sola detrazione ma un sistema di detrazioni che variano a seconda del tipo di spesa.
Ai fini assicurativi è possibile detrarre il 19% se sono stati pagati premi :
- sulla vita e contro gli infortuni;
- per tutela delle persone con disabilità grave;
- a tutela del rischio di non autosufficienza.
Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.
La detrazione del 19% è possibile per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000,
- anche se versati premi all’estero od a compagnie estere,
- il contratto deve avere durata non inferiore a cinque anni e non deve consentire la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Inoltre sono detraibili al 19% i premi per il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (da qualunque causa derivante),
- l’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
La detrazione del 19% spetta se disabilità è:
- definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione 19% spetta a condizione che:
- l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto,
- l’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
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