Deduzioni forfetarie autotrasportatori Stop alla rivalutazione delle pensioni

Deduzioni forfetarie autotrasportatori salgono a 51€

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Deduzioni forfetarie autotrasportatori salgono a 51€, così comunica il Ministero dell’Economia

Roma, lì 16 Gennaio 2019 – Agevolazioni fiscali: deduzioni forfetarie autotrasportatori salgono a 51€, così comunica il Ministero dell’Economia.

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Fattura elettronica non esclude la copiaLa Legge n.136 del 17 Dicembre 2018 ha convertito, con modificazioni, l’art.23 del D.L. 23 Ottobre 2018 n.119; così aumenta la dotazione finanziaria delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori.





Deduzioni forfetarie autotrasportatori salgono a 51€: Legge n.136 del 17 Dicembre 2018

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Deduzioni forfetarie autotrasportatori per conto di terzi: spese non documentate

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune della sede d’impresa, per il periodo d’imposta 2017, passa da 38€ a 51€.

La deduzione forfetaria spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore entro il Comune della sede d’impresa; dunque l’importo è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La variazione segue il comunicato del 16 Luglio scorso, che ha previsto una deduzione forfetaria di spese non documentate nella misura di 38,00 euro.


Attenzione‼

Ribadiamo che la deduzione forfetaria non spetta per i trasporti eseguiti da dipendenti e/o collaboratori familiari ma personalmente dall’imprenditore; inoltre, nel caso che nella medesima giornata venissero effettuati più trasporti la deduzione forfetaria spetta una sola volta, per la deduzione giornaliera più favorevole.


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Deduzioni forfetarie autotrasportatori salgono a 51€: esempio di calcolo

L’imprenditore effettua personalmente, in giorni differenti:

  • entro il comune in cui ha sede l’impresa n. 250 trasporti in 200 giorni;
  • oltre il comune in cui ha sede l’impresa n. 20 trasporti, in 20 giorni.

La deduzione forfetaria spetta una volta al giorno per i giorni di trasporto.

Per il trasporto oltre il comune: 20 giorni * 51€ = 1.020€.

Invece per il trasporto entro il comune: 200 giorni * (51€*35%)= 3.570€.

La deduzione forfetaria totale è pari a: 1.020€ + 3,570€ = 4.590€.

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Deduzioni forfetarie autotrasportatori: il testo originale dell’articolo 66, comma 5 del T.U.I.R.

«Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento.»

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Deduzioni forfetarie autotrasportatori: il testo originale dell’art.23 del D.L. 23 Ottobre 2018 n.119

«1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e’ incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

  1. quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  2. quanto a 16 milioni di euro a mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.

2. In relazione all’articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’ incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da assegnare all’autorita’ di sistema portuale del mar ligure occidentale.

3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operativita’ delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.»

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".