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Riesame domanda ReI per la divisione di competenze tra i Comuni e l’INPS
Il riesame domanda ReI per la divisione di competenze tra i Comuni e l’INPS relative alla verifica dei requisiti è stato trattato dal messaggio INPS.
Il messaggio n.2937 del 20/07/2018 fornisce le prime istruzioni amministrative in merito alla gestione del riesame domanda ReI.
Soprattutto è bene chiarire la suddivisione di competenze fra l’INPS e i Comuni.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Il ReI è riconosciuto:
- previa presentazione di apposita domanda,
- ai nuclei familiari,
- che al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio
- siano in possesso congiuntamente di specifici requisiti.
La verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune; per cui la funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.
In merito ai requisiti familiari previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 spetta:
- al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica;
- mentre, per la presenza di una persona con disabilità il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del genitore convivente o tutore.
Diversamente, per:
- i restanti requisiti familiari,
- quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente,
- quelli relativi all’incompatibilità,
la competenza della verifica è in capo all’INPS.
Fino a quando la domanda è in stato “bozza” e la stessa non transita in stato “completata” i dati inseriti in procedura sono sempre modificabili.
L’individuazione del nucleo familiare così come auto-dichiarato in DSU spetta ai Comuni.
Riesame domanda ReI su istanza di parte
Il richiedente la prestazione di ReI può presentare istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita; eventuali istanze di riesame presentate prima della definizione del procedimento devono essere gestite come istanze di sollecito.
Il richiedente che intende contestarne l’esito può proporre apposita istanza di riesame domanda ReI:
- presso la Struttura INPS che ha emanato il provvedimento,
- on oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso una delle seguenti modalità:
- in forma cartacea, direttamente allo sportello;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
- per posta ordinaria.
Riesame domanda ReI d’ufficio
Qualora:
- a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria,
- a seguito di controlli oltre il limite rispettivamente di 15 o 5 giorni lavorativi assegnato al Comune e all’INPS per la conclusione del procedimento istruttorio,
- emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza,
l’INPS procede alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al richiedente.
Il riesame domanda ReI d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale; quando sia stato inserito, da parte del Comune o dell’INPS, un esito delle verifiche istruttorie non conforme alle risultanze documentali.
Riesame domanda ReI in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni
La verifica del requisito competerà al Comune o all’INPS secondo le modalità descritte precedentemente.
In merito alle competenze dei Comuni vengono gestite le seguenti motivazioni di revoca:
- mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
- mancanza del requisito di residenza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
- assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- assenza nella DSU/ISEE, alla richiesta di ReI, di persona disabile ed almeno un suo genitore/tutore, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- composizione del nucleo familiare auto-dichiarata in DSU non veritiera (art. 71 del D.P.R. 445/2000).
La Struttura INPS procede in sede di autotutela alla conferma del provvedimento od alla sua riforma.
In merito alle sanzioni, articolo 12 del D.lgs. n.147/2017, l’istituto del riesame si applica quando non è previsto per legge il ricorso amministrativo.
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