Ecco chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita secondo la recente sentenza numero 23775/2018 della Cassazione.
Roma – La sentenza numero 23775/2018 della Cassazione entra nel merito, in via definitiva, di chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita.
Chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita? Il Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti del Lavoro Inps.
In Italia, come da disposizioni europee, esiste un Fondo INPS di garanzia del T.F.R. e dei Crediti di Lavoro che interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Inoltre il Fondo di garanzia interviene anche per liquidare le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ad essere esclusi sono:
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali;
- poi i lavoratori iscritti ao Fondo Dazieri;
- in aggiunta i lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui T.F.R. è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato);
- infine i lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato ed i giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’INPGI.
Chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita: il caso della sentenza della Cassazione numero 23775/2018.
Nello specifico la situazione ha visto una cessione del ramo di azienda precedente una procedura concorsuale che ha riguardato la società cedente.
Il Giudice del lavoro aveva accertato il diritto a percepire dal Fondo di garanzia INPS non solo il trattamento di fine rapporto ma anche le ultime tre mensilità maturate dal datore di lavoro cedente.
L’Inps negava il pagamento delle somme ammesse al passivo fallimentare basandosi sulla continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario.
La Corte di Cassazione intende dare continuità al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo Inps, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. Diritto che si perfeziona non con la cessazione del
rapporto di lavoro ma al verificarsi dell’insolvenza del datore in sede di ammissione al passivo.
Quando e chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita in relazione alle disposizioni attuali.
Il lavoratore può ottenere il pagamento a carico del Fondo INPS del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei crediti accessori nei casi seguenti:
- Trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- Ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito;
- Oppure dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
È palese la necessità che:
- sia venuto ad esistenza l’obbligo di pagamento del T.F.R. in capo al datore di lavoro;
- il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza.
Ecco chi paga i crediti da rapporto di lavoro con azienda insolvente o fallita
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Da intendersi come i tre mesi precedenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora i 3 mesi coincidano con un periodo di sospensione senza diritto retributivo la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti.
Gli ultimi tre mesi devono rientrare nei dodici mesi che precedono:
- la domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura;
- oppure la data del deposito in Tribunale del ricorso qualora il lavoratore abbia agito in giudizio prima del punto precedente;
- altrimenti la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale.
Inoltre per i lavoratori che, dopo l’apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa:
- la data del provvedimento di messa in liquidazione,
- di cessazione dell’esercizio provvisorio,
- di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa.
Il Fondo garantisce fino ad una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile; naturalmente al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Possono essere posti a carico del Fondo di garanzia Inps solo i crediti di lavoro (diversi dal T.F.R.) aventi natura di retribuzione, compresi:
- i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei);
- nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.
Devono invece essere escluse l’indennità:
- di preavviso;
- per ferie non godute;
- di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Ecco chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita in caso di cessione di azienda
Secondo la regola generale il cessionario è vincolato dai rapporti di lavoro esistenti tra i lavoratori ed il cedente alla data del trasferimento dell’impresa.
Infatti alla data di cessazione del rapporto, il datore di lavoro cessionario risponderà per l’intero T.F.R. :
- in via diretta quanto alla quota di T.F.R. maturata dopo la cessione;
- in via solidale quanto alla quota maturata precedentemente);
Invece il datore di lavoro cedente risponderà solo per la quota di T.F.R. maturata prima della cessione.
Costituiscono parte integrante di questi oneri non soltanto:
- i salari;
- e altri emolumenti;
- ma anche i contributi al regime legale di previdenza sociale a carico del cedente.
Le considerazioni finali su chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita
La Legge Finanziaria n. 296 del 2006 ha previsto il conferimento del T.F.R. alla previdenza complementare, dunque, il T.F.R serve ad alimentare la previdenza complementare.
Il diritto al trattamento di fine rapporto (T.F.R.) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.2827 del 2018; Cass. 23 aprile 2009, n. 9695) ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell’azienda non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente.
Il nostro legislatore nazionale garantisce l’integrale copertura contributiva al lavoratore danneggiato dall’omissione contributiva del datore di lavoro insolvente; ciò attraverso apposito Fondo di garanzia, istituito presso l’Inps.
Il Fondo di garanzia del T.F.R. e dei crediti del lavoro è chiamato ad intervenire nel momento in cui:
- a causa dell’omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente,
- il lavoratore non può accedere alla correlata prestazione complementare.
Ed interviene a copertura di:
- contributi del datore di lavoro,
- contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro,
- quote di T.F.R. conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e non versate da parte del datore di lavoro.
Nondimeno i principi fin qui esposti valgono anche per il credito per le ultime tre mensilità.
Il dispositivo della sentenza numero 23775/2018 della Cassazione su chi paga il TFR con azienda insolvente o fallita
In definitiva, va affermato il principio secondo cui l’art. 2 della legge n.297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990 si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’Inps, che è estraneo alla procedura e che, perciò, deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell’art. 2 legge n.297 del 1982.
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