Esonero contributivo 2021 datori lavoro dipendenti Sud
Novità INPS Decontribuzione Sud – Esonero contributivo 2021 per datori di lavoro privati con personale dipendente
Con lo scopo di sostenere i datori di lavoro dagli effetti della pandemia, nella Legge di Bilancio 2021 ha trovato posto l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente (Decontribuzione Sud); sono esclusi il settore agricolo e il lavoro domestico.
La circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33 contiene le istruzioni connesse all’agevolazione contributiva per il 2021; mentre il messaggio 25 febbraio 2021, n. 831 chiarisce alcuni aspetti legati a UNIEMENS.
Articolo 1, commi da 161 a 168, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
Nella Legge di Bilancio 2021, l’articolo 1, precisamente ai commi da 161 a 168, ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo. L’agevolazione spetta sui rapporti di lavoro dipendente,con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Articolo 27, comma 1, D.Lg. 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla Lg. 13 ottobre 2020 n. 126
La misura si riduce col trascorrere degli anni; scendendo più nel particolare è pari:
- al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025;
- mentre si riduce fino al al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027;
- infine diventa del 10% per gli anni 2028 e 2029.
Sono esclusi dall’agevolazione i premi ed i contributi INAIL.
A rientrare nel beneficio sono le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna ed anche Sicilia.
Indicazioni esonero contributivo 2021 ed esclusione
Dunque l’agevolazione spetta:
- in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico;
- ed inoltre laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” .
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori; mentre i datori di lavoro, privati, esclusi dal beneficio sono quelli che fanno capo a:
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- poi, enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- ed anche aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- inoltre consorzi industriali;
- enti morali;
- nonché enti ecclesiastici.
Sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario.
Decontribuzione Sud somministrazione di lavoro
L’esonero contributivo può essere fruito anche da parte dell’agenzia di somministrazione con abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate; quindi non ha rilevanza dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.
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