Contributo ai titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade
Per le PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade si avvicina la finestra utile alla presentazione della domanda del contributo. La dotazione finanziaria stanziata è pari a 4 milioni di euro.
Dalle ore 12,00 del prossimo 30 marzo e fino alle ore 12,00 del giorno 18 maggio 2021 sarà possibile richiedere il contributo; questo è quanto disposto dal decreto attuativo del MiSE. Dunque sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione.
Agevolazione distributori di carburanti
La linea del Governo a sostegno dei titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade prevede l’erogazione di un contributo alle micro, piccole ed anche medie imprese; l’agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile nonché maggio 2020.
Contributo distribuzione di carburanti – articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Il contributo è previsto dall’articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio); mentre i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso sono definiti con decreto direttoriale 9 marzo 2021.
Le istanze di accesso al contributo dedicato ai titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade potanno essere presentare esclusivamente tramite la procedura informatica; dunque, sarà possibile procedere attraverso il link padigitale.invitalia.it, dalle ore 12,00 del 30 marzo alle ore 12,00 del 18 maggio 2021.
I 4 milioni di euro sono dedicati solo alle PMI in regola coi versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali al 1° marzo 2020; inoltre, alla data di presentazione della domanda, le attività dovranno possedere i requisiti seguenti:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro imprese;
- poi svolgere un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni);
- infine trovasi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria od essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle stesse in proporzione all’importo richiesto da ciascuna impresa.
Esclusione dal beneficio
Sono escluse le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione. Inoltre non possono essere ammessi i soggetti che, al 31 dicembre 2019, risultano in difficoltà secondo l’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Fanno eccezione le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell’allegato I del medesimo regolamento; dunque possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Decreto direttoriale 9 marzo 2021 (pdf)
Allegato 1 – Modulo di domanda (pdf)
Allegato 2 – Oneri informativi (pdf)
Informativa sul trattamento dei dati personali (pdf)
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