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Chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus 2018, cioè del credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico.
Ecobonus 2018, chi può cedere il credito?
Il credito può essere ceduto da tutti i contribuenti beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento
dell’imposta; pertanto tutti i soggetti che sostengono le spese possono cedere il credito.
Ecobonus 2018, a chi può essere ceduto il credito?
La circolare n 11/E chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta:
- ai fornitori che hanno effettuato l’intervento;
- ad altri soggetti privati;
- agli organismi associativi inclusi consorzi e società consortili (anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo);
- alle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario);
- alle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.
La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. I privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ecobonus 2018, la misura delle detrazioni
Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica.
La detrazione spetta nella misura:
- dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
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