Il Fondo per la formazione personale delle casalinghe nel 2021 previsto nel DL 104 2020 è in attesa di attuazione
C’è chi lo chiama Bonus Casalinghe ma il DL 104/2020 prevede risorse per lo stanziamento del Fondo formazione personale casalinghe nel 2021.
Nel corso del 2020, gli effetti della pandemia sull’economia italiana hanno costretto il Governo Conte bis ad un lavoro certosino per soddisfare la popolazione; così, tra garanzie e ristori, si è arrivati alla creazione di un Fondo per “attivare” le casalinghe attraverso la formazione personale nel corso del 2021. Il riferimento è il Decreto Legge numero 104 del 14 agosto 2020, anche detto “Decreto Agosto”.
Dalla redazione del Decreto si arrivati alla conversione in Legge, ma questo passaggio non è sufficiente a dare vita alla misura; infatti per attivare nel 2021 il Fondo formazione personale casalinghe è necessario uno specifico Decreto chiamato Attuativo.
Bonus Casalinghe 2021
Come anticipato, per attingere al Bonus Casalinghe 2021 è necessario attenere il Decreto Attuativo, ma vediamo quali sono le caratteristiche.
Partiamo col riportare il testo originale ed in forma integrale.
Articolo 22 del Decreto Legge numero 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126
Art. 22 Fondo per la formazione personale delle casalinghe 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunita' culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attivita' prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493. 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Fondo formazione personale casalinghe 2021: le caratteristiche nel DL 104
Dunque, il Governo ha stanziato un tesoretto pari a 3 milioni di euro per l’istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe. Il DL ha fissato come anno di inizio efficacia del Fondo il 2020, ma in assenza di Decreto Attuativo tutto è rimasto sospeso.
L’agevolazione si rivolge alla platea delle casalinghe; quindi delle donne che lavorano a casa, senza contratto e senza salario, per prendersi cura delle persone ed anche della casa stessa.
La misura ha come obiettivo quello di facilitare l’introduzione nel mercato del lavoro attraverso la formazione, cioè la maturazione di competenze utili ad una maggiore partecipazione al mondo del lavoro; inoltre il testo prevede chiaramente una collaborazione con enti pubblici e privati.
Come requisito spartiacque per l’accesso al beneficio c’è l’iscrizione all’Assicurazione obbligatoria (riferimento articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, numero 493).
Testo originale ed integrale articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, numero 493
Art. 7. (Assicurazione obbligatoria). 1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione". 2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL. 3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico. 4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.
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