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IMU (Imposta Municipale propria): è un’imposta dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di immobili, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, ed è correlata alla loro natura e valore.
IMU, gli immobili esenti
Tra gli immobili esenti, sicuramente, assumono particolare importanza:
- abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;
- pertinenze, delle abitazioni esenti, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
IMU, gli immobili imponibili
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota ordinaria è pari allo 0,76%; i comuni possono variarla di + o – 0,3 punti percentuali (l’aliquota può, pertanto, oscillare da 0,46% a 1,06%).
Le abitazioni principali con categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, sono soggette all’aliquota pari allo 0,4%; i comuni possono variarla di + o – 0,2 punti percentuali (l’aliquota può, pertanto, oscillare da 0,2% a 0,6%).
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali.
IMU, il concetto di abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
IMU, Immobili locati a canone concordato
Agli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431) si applica l’imposta stabilita dal comune con una riduzione al 75 per cento.
IMU, gli immobili concessi in comodato gratuito
Per gli immobili in comodato è prevista una riduzione del 50% della base imponibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Dalla riduzione sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie A1, A8 e A9).
IMU, Terreni agricoli
Sono esenti i terreni se:
- ubicati nei comuni riportati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 /6/1993;
- di proprietà e condotti da CD e IAP, ex art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per i terreni agricoli, anche non coltivati, il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.
IMU, computo dei mesi di possesso
L’imposta e’ dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; si considera il mese intero se nel mese il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni.
IMU, scadenza rate
I contribuenti versano l’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo(acconto e saldo) rispettivamente scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.
Resta la facoltà del contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno.
IMU, ulteriori approfondimenti
Schema riassuntivo delle aliquote e delle esenzioni
IMU, i codici tributo per il modello F24
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” - 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
IMU 2018, il calcolo ed il ravvedimento operoso
Moltiplicatori suddivisi per categorie:
- A (esclusa la categoria A/10), ed anche C/2, C/6 e C/7, il moltiplicatore è pari a 160;
- B, ed anche C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
- A/10 ed anche D/5, il moltiplicatore è 80;
- D (esclusa la categoria D/5) è 65;
- C/1, il moltiplicatore è 55.
Il calcolo IMU lo puoi trovare qui
Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,3% annuo.
Il ravvedimento operoso si può applicare solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Per la scadenza dell’acconto è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell’anno successivo; per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.
Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Il ravvedimento lo puoi calcolare qui
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