Acconto Imu 2021: scadenza prima rata 16 giugno
Pagamento ed esenzione acconto IMU: la prima rata con scadenza 16 giugno 21
In arrivo l’acconto IMU 2021, vediamo cosa c’è da sapere sulla prima rata che ha come scadenza il prossimo 16 giugno. Pagano l’IMU i titolari di un diritto reale ( tra i diritti reali troviamo usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, diritto di superficie e servitù).
Come da prassi, nel mese di giugno, è segnata in calendario la scadenza per il pagamento dell’Imposta Municipale. Torniamo indietro, per un istante, alla Legge di Bilancio 2020, valida dal 1° gennaio 2020, che ha apportato alcune importanti modifiche; infatti ricordiamo che ha abrogato la TASI, accorpandola, in parte, nella nuova IMU.
⇒ Nella nuova IMU sono rimasti invariati i moltiplicatori, mentre le aliquote hanno assorbito quelle IMU e TASI.
Conferme e modifiche nuova IMU: aliquote – esenzioni
Rimane confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso, cioè le categorie catastali che vanno dalla A2 alla A7; inoltre sono esenti gli immobili equiparabili. I Comuni possono intervenire con proprie determinazioni, pertanto per un elenco esaustivo è opportuno verificare le esenzioni Comune per Comune.
⇒ Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare nel quale si dimora abitualmente e si risiede anagraficamente.
L‘aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5‰, anche se il Comune può aumentarla fino al 6‰ o azzerarla.
Mentre per le altre tipologie di immobili:
- l’aliquota base è pari all’8,6‰ (7,6 IMU + 1 TASI);
- l’aliquota massima può arrivare al 10,6‰;
- è anche possibile azzerare l’aliquota (tranne il gruppo D dove c’è la quota statale).
⇒ I Comuni che in precedenza hanno applicato la maggiorazione TASI dello 0,8 hanno potuto portare l’aliquota IMU massima all’11,4‰.
Per quanto riguarda gli altri immobili esenti prima della nuova IMU, come rurali strumentali e beni merce, dopo il 1° gennaio 2020 sono diventati soggetti IMU ma con le aliquote base TASI, cioè:
- Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1‰, con aliquota massima 1‰ oppure ridotta fino all’azzeramento;
- Beni merce (fino al 2021): aliquota base 1‰, aliquota massima 2,5‰, oppure ridotta fino all’azzeramento.
Aliquota IMU 2021 su Terreni agricoli – Immobili ad uso produttivo
Per quanto riguarda i terreni agricoli l’aliquota base è pari al 7,6‰, aliquota massima 10,6‰, oppure ridotta fino all’azzeramento. I terreni incolti sono equiparati ai terreni agricoli.
⇒ L’Imposta Municipale non è dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola. Per una casistica completa si consiglia di rivolgersi al Comune, poiché può intervenire con integrazioni.
Mentre per quanto concerne gli immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D, l’aliquota base 8,6‰, aliquota massima 10,6‰, aliquota minima 7,6‰.
Determinazione acconto IMU 2021 e scadenze
Il calcolo dell’IMU avviene su base mensile. Dunque, nel caso di nuovi immobili il primo mese che entra nel calcolo è quello nel quale il conteggio del numero di giorni che seguono l’atto superano la metà della durata del mese stesso. Quindi:
- in caso di parità di giorni l’IMU rimane in capo all’acquirente;
- mentre nel mese di 28 o 29 giorni il mese rientra nel calcolo IMU dell’acquirente se l’atto ha effetto entro il giorno 15;
- invece nei mesi di 30 o 31 giorni il mese rientra nel calcolo IMU dell’acquirente se l’atto ha effetto entro il giorno 16.
L’acconto IMU (o l’intera imposta) ha come scadenza mercoledì 16 Giugno 2021.
Ultime novità IMU 2021
Sottratti al pagamento dell’acconto IMU gli immobili facenti parte delle attività esercitate nei settori: turismo, alberghiero ed anche spettacolo.
⇒ Per rientrare nell’esenzione è necessario che il titolare del diritto reale sull’immobile sia anche gestore dell’attività.
Inoltre, beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’acconto IMU le partite IVA già attive alla data del 23 marzo 2021:
- che hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- che hanno avuto un calo di fatturato, fatturato medio mensile anno 2020 inferiore di almeno del 30% paragonato al fatturato medio mensile anno 2019.
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